Corte di Giustizia Ue: No all'Iva ridotta al 4% per i libri digitali - QdS

Corte di Giustizia Ue: No all’Iva ridotta al 4% per i libri digitali

Salvatore Forastieri

Corte di Giustizia Ue: No all’Iva ridotta al 4% per i libri digitali

martedì 14 Marzo 2017

Decisione presa in merito a una causa promossa dalla Polonia nel 2015: norme chiare, semplici, uniformi. Ma lo Stato italiano con la Finanziaria 2015 e 2016 è andata in direzione contraria

PALERMO – La Corte di Giustizia UE del Lussemburgo, trattando una causa promossa dalla Polonia (Causa C-390/15), ha affermato che alle pubblicazioni in formato digitale non può essere riservato lo stesso trattamento IVA di favore previsto per le pubblicazioni in formato cartaceo oppure su supporto informatico (CD).
Il motivo di tale decisione, secondo la Corte Europea, sta nell’esigenza di assoggettare i servizi elettronici a norme chiare, semplici e uniformi, “affinché l’aliquota Iva loro applicabile potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata”.
Conseguentemente, sempre secondo la Corte, non può essere considerata illegittima la distinzione tra libri e giornali cartacei (assoggettabili ad IVA con l’aliquota ridotta) e libri in formato e-book, consultabili in streaming o con download, a meno che non si tratti di libri in formato digitale ma leggibili attraverso un supporto fisico come il cd rom o la “chiavetta”.
Se si applicasse l’Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica, infatti, i soggetti passivi sarebbero obbligati ad esaminare, caso per caso, se il servizio (considerato commercio elettronico vero e proprio) rientri in una delle categorie che, in base alla direttiva UE, permette l’applicazione dell’ aliquota ridotta.
In Italia, però, l’evoluzione normativa non è stata sempre coerente con le disposizioni europee.
Già in data 24 Luglio 2014, con circolare n. 23, l’Agenzia delle entrate, nel dare indicazioni interpretative in merito al concetto di “supporto integrativo”, ha fornito anche alcune importanti interpretazioni riguardanti la possibilità di applicare l’aliquota ridotta e il regime “monofase” in caso di prodotto editoriale “non cartaceo”.
Ha affermato, in quella occasione, che poteva rientrare nelle suddette agevolazioni la cessione di libri su supporti non cartacei, come il CD, o la “chiavetta”, e ciò in quanto la direttiva Comunitaria n. 2009/47/CE del 5/572009, modificando l’allegato III della Direttiva 112/2006, nel consentire l’aliquota ridotta, ha aggiunto alla voce “fornitura di libri” le parole “su qualsiasi supporto fisico”.
Restavano ancora esclusi dal regime speciale e dall’aliquota ridotta, però, le pubblicazioni, i giornali, i periodici ed anche i libri, “scaricati” dalla rete.
Ma con la legge finanziaria del 2015, è stato fatto un bel passo avanti. Infatti, puntando sul concetto di libro che prescinde dal suo formato, il legislatore ha avuto coraggio ed ha previsto l’aliquota del 4% anche per gli e-book, sfidando l’Unione Europea.
Il comma 667 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2014 n.190 ha stabilito, infatti, che “Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
Dall’1 gennaio 2016, poi, con la legge di Stabilità 2016, l’aliquota IVA agevolata del 4% è stata resa applicabile anche ai periodici on-line, estendendo il trattamento di favore che già la legge di Stabilità 2015 aveva accordato ai libri elettronici, aumentando però la frattura con la disciplina dell’Unione Europea secondo la quale, come già detto, sono da assoggettare ad aliquota ordinaria le pubblicazioni trasmesse via internet in quanto considerate rientranti nel concetto di servizio di e-commerce.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20 del 18/5/2016, ha ritenuto che, sulla base del tenore letterale della disposizione in esame l’aliquota del 4% è applicabile anche “alle operazioni di messa a disposizione “on line” (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali sopra menzionati”. Sempre secondo l’Agenzia, “il riferimento della novella legislativa alle pubblicazioni “veicolate …. tramite mezzi di comunicazione elettronica” appare suscettibile di essere interpretato nel senso di ammettere al beneficio dell’aliquota super ridotta la fornitura, in formato digitale, ancorchè per un periodo limitato, di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici”.
Finora all’Italia è andata bene, anche se la Corte di Giustizia, accogliendo i ricorsi della Commissione Europea, dopo aver bocciato, qualche tempo fà, l’aliquota ridotta sui libri in formato elettronico applicata dalla Francia e dal Lussemburgo, ha ora detto un secco no alle pubblicazioni in formato digitale della Polonia.
Ci auguriamo, comunque, che la vicenda trovi presto una favorevole soluzione, ossia con una generalizzazione dell’aliquota IVA ridotta in tutto il settore dell’editoria. Cosa possibile, visto che la Commissione Europea, pur in presenza della cennata giurisprudenza della Corte di Giustizia, con il “Piano d’Azione sull’IVA del 7/4/2016” e con la “proposta di direttiva” presentata alla fine dell’anno scorso, ha anticipato l’attuazione di una riforma complessiva del settore dell’e-commerce con la quale si dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare la stessa aliquota prevista per la cessione della pubblicazione su formato cartaceo.

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