Cassazione, nuova ordinanza: la TIA non è soggetta all'IVA - QdS

Cassazione, nuova ordinanza: la TIA non è soggetta all’IVA

Salvatore Forastieri

Cassazione, nuova ordinanza: la TIA non è soggetta all’IVA

venerdì 17 Marzo 2017

L’annosa questione riguarda l’applicabilità o meno dell’Imposta sulla Tariffa igiene ambientale, ora Tarsu. In quanto tributo (e non di corrispettivo) vi è l’impossibilità di chiedere il balzello

PALERMO – Continuiamo a parlare di una vicenda molto combattuta, che va avanti da molti anni, e che rappresenta il tipico esempio di confusione normativa in ambito fiscale.
La questione riguarda l’applicabilità o meno dell’IVA sulla TIA (tariffa igiene ambientale), da qualche anno sostituita prima dalla TARSU e poi  dalla TARI.
Ne torniamo a parlare in quanto, con una ennesima pronuncia, l’ordinanza n. 5627 depostata il 7 marzo scorso, la Corte di Cassazione, confermando non solo la sentenza a Sezioni Unite n. 5078 depositata il 15 Marzo 2016, ma anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, ha affermato che l’importo pagato dagli utenti a titolo di TIA non è un corrispettivo a fronte di un servizio reso dal Comune, in quanto manca un nesso di natura sinallagmatica tra la prestazione resa al cittadino e la somma che quest’ultimo è chiamato a pagare, specialmente tenendo conto della circostanza che il pagamento va eseguito anche quando il servizio pubblico non viene utilizzato.
In realtà, un no chiaro all’applicazione dell’IVA sulla TIA era stato affermato diverse volte. Dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, che ha detto che la TIA è un tributo, infatti, la Cassazione ha sempre mantenuto questa linea interpretativa, per cui si pensava che la questione poteva essere considerata chiusa.
Ed invece, le controversie su questo argomento continuano ancora ad ingolfare inutilmente il contenzioso tributario ed anche la Corte di Cassazione che, come è emerso nel corso dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario presso la Suprema Corte, ha un arretrato di controversie di natura tributaria di quasi 50.000 ricorsi per il cui smaltimento occorre, molto probabilmente, un’apposita task force.
In realtà, la natura tributaria della TIA e non di corrispettivo, e la conseguente impossibilità di applicare l’IVA, era già abbastanza chiara.
Molti enti gestori, tuttavia, anzicchè recedere dalla lite in autotutela, hanno continuato ad avere paura di omettere di applicare l’IVA, temendo di essere considerati evasori, visto che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzioni n. 25 del 5 febbraio 2003 e n. 250 del 17/6/2008, aveva affermato tutto il contrario, sostenendo che l’IVA era applicabile sulla TIA, proprio in considerazione della sua denominazione (tariffa, sinonimo di corrispettivo).
Speriamo, ora, che la questione finisca qui.
Continuerà sicuramente, però, per quel che concerne i rimborsi dell’IVA già pagata ai gestori del servizio.
Con la più recente Ordinanza della Cassazione dello scorso 7 marzo, viene precisato che gli utenti non hanno la possibilità di chiedere il rimborso al fisco, trattandosi di una richiesta di restituzione di una quota di tariffa pagata ma non dovuta perchè priva di titolo. Per chiedere questo rimborso gli utenti si applica il termine di prescrizione ordinario (decennale).
Il tributo pagato in più, invece, potrà essere richiesto dall’Ente gestore, ma in questo caso, trattandosi di richiesta di rimborso di un’imposta erroneamente versata in misura superiore a quella effettivamente dovuta, il termine entro il quale presentare al fisco la domanda è quello previsto dal secondo comma dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546/1992, ossia il termine biennale.

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