5x1000, in attesa della riforma le novità e le scadenze del 2017 - QdS

5×1000, in attesa della riforma le novità e le scadenze del 2017

Antonio Leo

5×1000, in attesa della riforma le novità e le scadenze del 2017

venerdì 24 Marzo 2017

Il decreto del presidente del Consiglio dello scorso 7 luglio ha stabilito che l’iscrizione non va ripetuta. Resta fermo l’iter per i nuovi enti, sanzioni per quelli che “distraggono” i contributi

CATANIA – Mentre la riforma del Terzo settore tarda ad essere portata a compimento (fino ad oggi l’unico decreto attuativo approvato è quello relativo al Servizio civile universale), quest’anno ci sono diverse novità per gli enti e le associazioni no profit in possesso dei requisiti per ricevere il cinque per mille. Il decreto dell’ex premier Matteo Renzi, siglato lo scorso 7 luglio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.185 del 9 agosto scorso, ha stabilito alcuni criteri per semplificare le procedure di adesione e, al tempo stesso, per rendere più trasparente la spesa dei contributi.

La procedura di iscrizione non va più ripetuta ogni anno
La novità più importante è che, a partire da quest’anno, i soggetti regolarmente iscritti all’elenco dei beneficiari 2016 non dovranno né presentare l’iscrizione “al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” né inviare “la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo”. Soltanto qualora cambi il rappresentante legale, l’iter va ripetuto da zero.
Gli enti – che non hanno subito variazioni e continuano ad avere i requisiti previsti – sono inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.
“Eventuali errori – riportiamo dall’art.1 del Dpcm – rilevati nell’elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente”.

Resta fermo l’iter per gli enti di nuova costituzione
Per gli enti di nuova costituzione valgono le procedure tradizionali, previste dalla normativa di riferimento, che andranno seguite soltanto per la prima iscrizione. Gli enti  – onlus, cooperative sociali e consorzi di cooperative, associazioni di promozione sociale ed enti ecclesiastici delle confessioni religiose considerati onlus, associazioni sportive dilettantistiche – possono inviare la domanda entro l’8 maggio (un giorno in meno rispetto all’anno scorso) esclusivamente per via telematica, attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate.
Gli elenchi degli enti iscritti verranno pubblicati online dalla stessa Agenzia entro il 14 maggio. Le correzioni di eventuali errori contenuti negli elenchi possono essere richieste non oltre il 20 maggio, così da permettere la pubblicazione degli elenchi dei soggetti iscritti depurati dagli errori entro il 25 maggio.
Dopodiché, i rappresentanti legali degli enti dovranno spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o al Coni, a seconda che si tratti di un ente di volontariato o un’associazione sportiva dilettantistica.

Obbligo di rendicontazione
Il regime di rendicontazione diventa più stringente al fine di permettere ai contribuenti un controllo su come è stata spesa la loro “quota” di Irpef.
Il decreto del Dpcm 2016 va a modificare un altro decreto presidenziale, emanato nel 2010, il quale stabilisce che i soggetti destinatari delle somme, superiori a 20 mila euro, entro un anno dalla ricezione degli importi, “redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti”. Tali documenti vanno inviati, per raccomandata o pec, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Quello che cambia rispetto alla precedente formulazione è la tassatività delle informazioni da inserire. I beneficiari – oltre ad indicare i dati anagrafici, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica, il rappresentante legale – dovranno specificare le spese sostenute, incluse quelle per le risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, evidenziando in che modo sono state strumentali rispetto agli scopi sociali. Non sono esclusi dall’obbligo di comunicazione nemmeno gli accantonamenti per i progetti pluriennali.
Resta fermo che gli enti destinatari di importi inferiori a 20 mila euro non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, ma viene aggiunto che l’Amministrazione può comunque richiederli. Per questo, in ogni caso, dovranno “essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per dieci anni”.
Le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille dovranno pubblicare i rendiconti e le relazioni in un apposita sezione dei propri siti web.

Sanzioni

Se, in seguito a verifiche, viene accertato che il contributo è stato usato per finalità diverse da quelle previste dagli scopi istituzionali del soggetto beneficiario, la somma erogata sarà “soggetta a recupero”.
Secondo la modifica introdotta dal Dpcm 2016 “il recupero comporta l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai ‘prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati’ e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative”.

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