Iva, mancata comunicazione cessazione attività: niente multa - QdS

Iva, mancata comunicazione cessazione attività: niente multa

Salvatore Forastieri

Iva, mancata comunicazione cessazione attività: niente multa

venerdì 24 Marzo 2017

Viene meno, con l’introduzione dell’art. 7quater, co.44 Dl 193/16, la sanzione che va dai 500 ai 2.000 €. L’AE, accertata l’inattività per 3 anni, comunica al contribuente la cessazione d’ufficio

ROMA – L’articolo 35 del Dpr 633/1972, contenente la disciplina sull’Imposta sul valore aggiunto, prevede l’obbligo per il contribuente di presentare all’ufficio, entro il termine di trenta giorni,  la comunicazione di inizio attività (che dà luogo all’attribuzione della partita Iva), ma anche quella di variazione dati nonchè quella di cessazione.
Attraverso la comunicazione di cessazione, da farsi entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione dell’azienda, l’ufficio fiscale provvede a cancellare la posizione Iva del contribuente il quale è tenuto a presentare, poi, solo la dichiarazione annuale relativa all’ultima frazione d’anno nella quale ha svolto la sua attività.
Capita, tuttavia, che alcuni contribuenti, titolari di partita Iva, nonostante abbiano cessato l’attività, dimentichino di chiudere la loro posizione fiscale, lasciando così aperta la propria posizione Iva ed esponendosi pure alle pretese dell’Amministrazione finanziaria la quale, in presenza di una posizione attiva, rileva giustamente la mancata presentazione delle dichiarazioni d’imposta.
È chiaro che una situazione del genere potrebbe anche avere comportato una vera e propria evasione d’imposta. Spesso, tuttavia, corrisponde solo alla semplice e non dolosa omissione ella comunicazione prevista dal citato articolo 35 (legge Iva).
Il legislatore, per la verità, ha sempre tentato di porre rimedio alla cennata situazione. Nel 2011 cercò di intercettare le mancate chiusure della partita Iva, concedendo una sorta di piccola sanatoria, con una sensibile riduzione della sanzione, anche allo scopo di “ripulire” l’archivio da posizioni veramente inattive.
L’anno successivo istituì una sorta di “contraddittorio” attraverso l’invito rivolto al contribuente “dormiente” di comunicare l’avvenuta cessazione dell’attività avvalendosi anche in questo caso di una riduzione della sanzione. Ora, però, con l’introduzione dell’articolo 7-quater, comma 44, del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 (collegato con la legge di stabilità 2017), le cose sono cambiate radicalmente.
È sparita, infatti, la sanzione originariamente prevista per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di cui all’articolo 35 del D.P.R. 633/72. Togliendo, infatti, la parola “cessazione” nel comma 6 dell’articolo 5 del Decreto legislativo 471/1997 (normativa sulle sanzioni tributarie), è venuta meno la sanzione da  500 a 2.000 Euro in caso di mancata chiusura della propria posizione Iva.
La citata disposizione prevista dal recente Dl. 193, tuttavia, modificando il comma 15-quinquies dell’articolo 35 del Dpr. 633, prevede che l’Agenzia delle Entrate, accertata l’inattività della partita Iva nel triennio precedente, invii al contribuente una comunicazione di cessazione “d’ufficio” alla quale, evidentemente, l’interessato può opporsi dimostrando la prosecuzione della sua attività. è prevista l’emanazione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In mancanza dell’opposizione del contribuente, la cessazione d’ufficio si perfeziona.
A seguito della modifica apportata alla norma sanzionatoria di cui all’articolo 5, comma sesto, del Decreto legislativo n. 471/97, come già detto, non è più dovuta alcuna sanzione. Sanzione che non è più dovuta nemmeno per le analoghe violazioni commesse in passato, considerata l’applicazione, anche in ambito tributario, del principio del “favor rei” espressamente previsto anche dall’articolo 3 del  Decreto legislativo 472/97.

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