Sanatorie edilizie, ok a domande anteriori al 2004 - QdS

Sanatorie edilizie, ok a domande anteriori al 2004

Rosario Battiato

Sanatorie edilizie, ok a domande anteriori al 2004

venerdì 31 Marzo 2017

La circolare del dirigente Gaetano Pennino conferma quanto previsto nella legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016. Si risolve una controversia che procede da oltre un decennio. In ballo migliaia di pratiche congelate

PALERMO – Avranno nuova vita le domande per la sanatoria degli immobili costruiti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico presentate prima del 30 aprile del 2004, e che in passato erano state congelate perché i Comuni avevano rilasciato le concessioni edilizie senza il nulla osta delle Soprintendenze in quanto non c’era ancora certezza dell’applicazione della norma nazionale in Sicilia sul parere preventivo di queste ultime. Certezza arrivata a partire dal 2004, ma le domande presentate prima di quella data erano finite in una zona sospesa, né dentro né fuori. Adesso, previo accertamento, potranno essere sanate. A definire i dettagli è stata la circolare del dirigente generale Gaetano Pennino che ha confermato quanto previsto nella lr 10 agosto 2016 n.16 che ha recepito il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
La vicenda è lunga e complessa e in passato il dipartimento “ha affrontato più volte la problematica connessa – si legge nella circolare – alla sanatoria delle costruzioni realizzate con concessione edilizia irregolare, rilasciate, cioè, dal Comune senza aver acquisito il nulla osta della Soprintendenza, che era, invece, necessario in quanto si trattava di territori gravati da vincolo paesaggistico”.
A partire dal maggio del 2004, così come riportato nella circolare  n.15/2006, non è stato più possibile autorizzare ex post gli interventi edilizi realizzati in assenza di certificazione paesaggistica o in difformità dal parere. Tutto questo anche nell’ipotesi che le opere siano state realizzate a seguito di concessione edilizia.
A cambiare la prospettiva, tuttavia, è stata la legge dello scorso agosto. Al citato articolo 25, terzo comma, si stabilisce che la procedura prevista all’articolo 182 comma 3 bis del decreto legislativo n.42/2004 (l’accertamento di compatibilità paesaggistica dopo la realizzazione dell’intervento che il Codice prevede solo per le istanze di sanatoria presentate prima del 30 aprile del 2004 e non ancora definitive a quella data) si applica anche alla fattispecie “in cui l’istanza di concessione edilizia – prosegue la circolare – sia stata presentata al Comune prima della pubblicazione del decreto istitutivo del vincolo”. In altri termini, la norma fa riferimento al rilascio di licenza o concessione edilizia del Comune, dopo l’adozione del vincolo, a seguito della sua pubblicazione sull’albo pretorio e prima dell’approvazione con decreto assessoriale, senza l’acquisizione del necessario nulla osta. In questo modo si consente alle Soprintendenze di accertare, in sanatoria, la “compatibilità paesaggistica di interventi, che hanno determinato nuovi volumi e per la cui realizzazione venne chiesta e ottenuta la licenza o la concessione edilizia”. Accertata la compatibilità paesaggistica della costruzione, dovrà essere applicata una semplice sanzione di 516,46 euro.
Poi c’è un secondo caso, che fa riferimento alla possibilità in cui per l’intervento sia stata rilasciata una concessione in sanatoria da parte del Comune, ma non preceduta dall’accertamento di compatibilità paesaggistica. In questa situazione, precisa la circolare, si potrà “procedere all’accertamento ex post, previo pagamento della relativa sanzione, che, in questo caso, non potrà, ovviamente, prescindere dalla valutazione del danno”.

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