La (ir)ragionevole durata dei processi e i rimedi esperibili - QdS

La (ir)ragionevole durata dei processi e i rimedi esperibili

Redazione in collaborazione con Ass. Famiglia Indifesa

La (ir)ragionevole durata dei processi e i rimedi esperibili

L’importanza di farsi assistere in maniera diligente

Non è un caso che la quasi totalità dei ricorsi individuali contro l’Italia presentati a Strasburgo, presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, abbia avuto ad oggetto la denuncia della lentezza dei processi davanti ai giudici nazionali. 
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha infatti constatato in numerose cause l’esistenza in Italia di un cumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole” di durata del processo, al punto da richiamare l’attenzione dell’Europa sulle disfunzioni della giustizia in Italia, e costringere quest’ultima a dover porre in qualche modo rimedio.
Ed è così che nasce il 24 marzo 2001 la cosiddetta legge n.89/2001, meglio conosciuta come Legge Pinto, che nasce dalla volontà di dare attuazione a quanto già anticipato dall’art. 111 Cost. al 2° comma, secondo il quale “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”
Certamente questa legge costituisce un importante primo passo verso la guarigione del sistema giustizia da una delle sue più sfiancanti patologie, la lentezza; nel breve termine invece ristora chi ha patito i danni di un processo lumaca.
Con sentenza n.1070/14 la Cassazione, nell’indennizzare un cittadino per i danni morali patiti a causa dell’irragionevole durata del suo processo, ha sottolineato come in questi casi il danno non patrimoniale si presume sempre esistente, sino a prova contraria, come diretta conseguenza dell’irragionevole durata del processo.
Ecco allora che chi ha subito un processo irragionevole, intendendosi tale quel giudizio che in primo grado ha superato i 3 anni e i 2 in grado di appello, indipendentemente dall’esito della causa, può proporre una domanda di equa riparazione, che se accolta, darà diritto ad una somma di denaro variabile tra €.400,00 e non superiore a €.800,00 per ciascun anno che eccede il termine ragionevole di durata del processo. 
Tuttavia la Legge di stabilità del 2016, in un’ottica di razionalizzazione dei costi, ha reso ancora più restrittivi i criteri e le condizioni per poter accedere al risarcimento.
Innanzitutto diminuendo la cifra prevista per l’indennizzo. Successivamente, prevedendo che il diritto all’equa riparazione spetti solo a chi ha esperito i cd. “rimedi preventivi”, quali ad es. aver chiesto il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, o escluderlo nel caso in cui si “presuma” che la parte abbia agito con temerarietà.
Ecco perché diventa fondamentale farsi assistere in maniera diligente in ogni stato e grado del processo, per evitare che oltre al danno di un processo lumaca, vi sia anche la beffa del mancato risarcimento!

press@famigliaindifesa.it

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