La manovrina di primavera è legge, tutte le novità previste in 10 punti - QdS

La manovrina di primavera è legge, tutte le novità previste in 10 punti

Salvatore Forastieri

La manovrina di primavera è legge, tutte le novità previste in 10 punti

mercoledì 03 Maggio 2017

Pubblicato nella Guri n. 95 del 24 aprile il Dl n. 50/17: contiene misure urgenti in materia fiscale. Lo scopo è diminuire il deficit pubblico e limitare l’annunciato aumento dell’Iva

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile scorso il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, ossia quella che molti, in attesa dell’altra manovra prevista in autunno, hanno chiamato “la manovrina di primavera”.
Contiene diverse disposizioni, molte delle quali riguardanti misure urgenti in materia fiscale. Lo scopo è quello di diminuire il deficit pubblico, ma principalmente quello di limitare, quanto più possibile, l’annunciato aumento dell’IVA contenuto nella famose clausole di salvaguardia della finanziaria di due anni fà.
In pratica, si cerca di racimolare quanto necessario per evitare che  l’anno prossimo l’aliquota IVA ridotta (10%) prevista per molti beni di largo consumo debba salire di tre punti percentuali, limitando il danno ad un aumento dell’1,50% e rinviando l’altro aumento agli anni 2019 e 2020. L’aliquota ordinaria (22%), invece, sarebbe destinata ad aumentare nel 2018 di tre punti, ma gli ulteriori aumenti previsti nel 2019 dovrebbero essere inferiori a quelli che sono stati già ipotizzati.
Ma vediamo subito quali sono le più importanti novità inserite nel citato recente Decreto legge n.50.
1) Estensione, a partire dal prossimo 1° luglio, dello “split payment” a tutte le società pubbliche comprese quelle controllate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali. Lo stesso, inoltre, sarà obbligatorio, oltre che per le imprese,  anche per i professionisti e, più in generale, si applica a tutte le prestazioni di servizio che scontano la ritenuta alla fonte. Attualmente il particolare sistema di pagamento dell’IVA è applicabile solo per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri Enti pubblici.
 
2) Limitazione dell’esercizio del diritto della detrazione dell’IVA. Già dallo scorso 24 aprile, infatti, la detrazione dell’IVA deve avvenire al massimo con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Fino al 23 aprile, invece, in base al preesistente articolo 19 del D.P.R. 633/72, la detrazione era possibile effettuarla entro il termine di scadenza della dichiarazione relativa al secondo anno successivo al momento della “esigibilità” dell’imposta. In pratica, si accorcia di due anni il termine a disposizione dei contribuenti IVA per detrarre l’imposta pagata ai fornitori.
3) Appare legata alla riduzione del termine della detrazione IVA l’altra modifica apportata al D.P.R. 633/72, riguardante l’obbligo di registrare le fatture passive prima della liquidazione periodica e, comunque, non più tardi del termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’anno in cui si riceve la fattura.
 
4) Stretta sulle compensazioni. Si abbassa ad Euro 5.000 (fino al 23 aprile scorso il limite era di Euro 15.000) il limite oltre il quale diventa indispensabile per i contribuenti titolari di partita IVA attestare la legittimità della compensazione attraverso un “visto di conformità” rilasciato da un professionista abilitato.
 
5) Prevista una “cedolare secca” in caso di locazioni di durata non superiore a trenta giorni.
 
6) Aumento del prelievo erariale sui giochi. Dal 1° ottobre 2017 aumento anche delle ritenute sulle vincite del lotto. Si applicherà la percentuale dell’8% che passa al 12% per la parte delle vincite che eccede 500 Euro.
 
7) l’espropriazione immobiliare da parte dell’Agente della Riscossione può avvenire quando il valore di tutti i beni del debitore, e non più del singolo bene, non è inferiore a 120.000 Euro.
 
8) Dal 1/1/2018 viene ampliata la platea delle liti fiscali che possono trovare la definizione attraverso l’istituto della mediazione. Da quella data, infatti, viene elevato a 50.000 Euro il limite delle controversie per le quali è obbligatoria la mediazione, limite attualmente fissato in 20.000 Euro.
 
9) Viene introdotta la “rottamazione” delle liti fiscali pendenti. Viene consentita, infatti, la definizione, attraverso la presentazione di un’apposita istanza entro il prossimo 30 settembre 2017, delle controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate. Si paga solo l’imposta oggetto dell’atto impugnato con gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Si risparmiano le sanzioni e gli interessi di mora.
 
10) Viene prevista la possibilità del rilascio del DURC in caso di richiesta di definizione delle somme affidate all’Agente della Riscossione (Rottamazione delle cartelle),  è sufficiente la presentazione dell’istanza che, come è noto, andava presentata entro il 21 aprile scorso. In caso di mancata definizione per omesso o ritardato pagamento di quanto dovuto per la rottamazione, il DURC si considerata annullato.
Come si può facilmente notare, anche questa volta le disposizioni che “stringono” gli adempimenti dei contribuenti non sono di poco conto. Basti pensare alla sensibilissima riduzione del tempo per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA e l’ulteriore stretta alle compensazioni.
Mancano, peraltro, disposizioni transitorie. Speriamo che giungano al più presto i chiarimenti necessari, specialmente per quel che riguarda la detrazione dell’IVA relativamente ad operazioni la cui esigibilità si è verificata prima della modifica legislativa.

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