In particolare, i giudici avevano affermato la necessità di rivedere la graduatoria, a seguito della valutazione negativa del parametro ‘A2’, che concedeva agli enti fino a 12 punti sulla base del numero di “allievi formati” (cioè quelli che hanno concluso positivamente il corso). Un criterio che secondo il Tar perde di efficacia nel momento in cui non si considera anche il numero di corsi gestiti dagli enti e dunque l’esperienza pregressa. Nella nuova graduatoria viene mantenuto il criterio dell’efficienza, ma al tempo stesso viene messo sulla bilancia anche il requisito della quantità dei corsi erogati in modo tale da non penalizzare gli enti storici che, in virtù delle maggiori dimensioni, hanno un tasso di abbandoni più alto di quelli di nuova costituzione.
La lunga telenovela, come premesso in apertura, però, potrebbe non ancora essere conclusa. A quanto pare, i ricorrenti non sarebbero del tutto soddisfatti. Nuovi ricorsi potrebbero nascondersi dietro l’angolo.