Riconversione vigneti, i tempi si dilatano - QdS

Riconversione vigneti, i tempi si dilatano

Michele Giuliano

Riconversione vigneti, i tempi si dilatano

venerdì 16 Giugno 2017

L’assessorato all’Agricoltura ha ufficializzato il differimento del termine di presentazione delle domande al 30 giugno. Chi farà richiesta entro e non oltre le ore 13:00 del 7 luglio, dovrà far pervenire un copia cartacea della domanda e degli allegati all’ispettorato Agricoltura

PALERMO – Per gli agricoltori siciliani ci sarà un pò più di tempo per completare le procedure della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. L’assessorato regionale all’Agricoltura ha emanato un avviso in cui si dispone che il termine di presentazione delle domande viene spostato al 30 giugno. Conseguentemente chi farà richiesta, entro e non oltre le ore 13 del successivo 7 luglio, dovrà fare pervenire copia cartacea della domanda e degli allegati all’ispettorato Agricoltura competente per territorio. Il differimento del termine è legato all’adeguamento del ‘Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti’ per il periodo 2014/2018 sulla base del regolamento europeo numero 1308/2013, articolo 46.
Il bando per la Sicilia mette a disposizione 10 milioni di euro e l’importo medio del contributo unitario per ettaro è stato rivisto e innalzato con cofinanziamento previsto del 45 per cento. Diverse le azioni di riconversione e ristrutturazione ammissibili. Ad esempio c’è la “Riconversione varietale” che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale e nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. Poi c’è la “Ristrutturazione” che consiste invece nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche, oppure l’impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite.
Infine è contemplato anche il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, esclusa l’ordinaria manutenzione. La materia, che era stata ripresa e rimaneggiata dal Regolamento dell’Unione europea 130/2013 prima e dal Decreto ministeriale numero 12272 del 15 dicembre 2015 poi, hanno trovato applicazione nella circolare dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, che ha fornito le indicazioni operative pratiche per l’avvio del nuovo sistema che regolamenta gli impianti vitivinicoli.
 
Innanzitutto, non sarà necessario attendere alcuna autorizzazione per procedere all’estirpazione se il terreno attualmente adibito a vigneto è in regola con la normativa e regolarmente registrato allo schedario viticolo. Effettuata tutta la procedura per eliminare le piante in essere, il produttore dovrà presentare la comunicazione di avvenuta estirpazione, tramite il sistema Sian, Sistema informativo agricolo nazionale, entro la fine della stessa campagna viticola in cui è stato effettuato tutto il procedimento.
 
A questo punto, si presentano al lavoratore agricolo diverse possibilità. Se il produttore intende reimpiantare il vigneto nello stesso terreno, dovrà effettuare una semplice comunicazione scritta all’ispettorato dell’Agricoltura, entro la fine della campagna in corso. Questa comunicazione, dal momento della registrazione in ispettorato, ha la validità di una autorizzazione triennale a potere effettuare il reimpianto.
 
Se, invece, il produttore ha intenzione di reimpiantare il vigneto su un altro terreno oppure sullo stesso terreno ma dopo tre anni dall’avvenuta estirpazione del vigneto presente, l’agricoltore ha comunque il vincolo alla la comunicazione di avvenuta estirpazione al portale Sian, attraverso il quale dovrà far sapere all’ispettorato dell’Agricoltura che intende procedere al reimpianto oltre i tre anni dall’estirpazione. In questo caso, il produttore, a far data dalla comunicazione di estirpazione, avrà due anni di tempo per presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto.

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