Tortura, reato comune
Il testo approvato prevede che il delitto di tortura sia un reato comune anziché un reato proprio del pubblico ufficiale come prevede la Convenzione Onu. La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio costituisce, anziché un elemento costitutivo, un’aggravante del delitto di tortura.
“Chiunque – recita il testo – con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.
Quindi affinché si realizzi il reato di tortura è necessaria la pluralità delle violenze o delle minacce. Non è più previsto il dolo specifico (nel testo approvato nella prima lettura dalla Camera lo scopo della tortura era quello di ottenere informazioni, infliggere una punizione o vincere una resistenza).
Se la tortura è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. La norma non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se la tortura causa lesioni personali comuni la pena è aumentata fino a 1/3, se le lesioni sono gravi la pena è aumentata di 1/3, se gravissime aumenta della metà. Se dalla tortura deriva la morte quale conseguenza non voluta dal torturatore la pena della reclusione di trent’anni. Ma se il torturatore cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto al solo fine di provarne la responsabilità penale.