Contratto di lavoro occasionale: nuove regole e istruzioni per l'uso - QdS

Contratto di lavoro occasionale: nuove regole e istruzioni per l’uso

Rosario Battiato

Contratto di lavoro occasionale: nuove regole e istruzioni per l’uso

mercoledì 05 Luglio 2017

La Legge n. 96/17 pubblicata sulla Guri n. 144 del 23 giugno scorso sostituisce il sistema dei voucher. Per usufruirne necessario iscriversi sull’apposita piattaforma informatica dell’Inps

PALERMO – Le nuove regole del lavoro occasionale (articolo 51 bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 pubblicata sula Guri n. 144 del 23 giugno scorso) avrebbero dovuto semplificare le modalità di accesso e gestione delle prestazioni in sostituzione del sistema dei voucher che erano stati introdotti dal Jobs Act e poi aboliti lo scorso marzo.
Le nuove modalità, che prevedono l’introduzione del libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale, lasciano ancora qualche perplessità agli addetti ai lavori sulle effettive modalità di funzionamento e sui meccanismi perversi che potrebbero generare. Intanto c’è ancora da attendere: la piattaforma telematica dell’Inps, necessaria per la registrazione, dovrebbe essere operativa dal prossimo 10 luglio.

ACCESSO AI BENEFICI. Per l’accesso alle prestazioni, c’è un passo necessario da compiere. Utilizzatori e prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps, che “supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico”. I pagamenti si possono effettuare tramite il modello di versamento F24.

GESTIONE. Attraverso la piattaforma informatica Inps, l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

COMUNICAZIONE AVVIO, PAGAMENTO E DISDETTA. L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto di previdenza, una dichiarazione con diverse informazioni. Tra queste: dati del prestatore; luogo di svolgimento e oggetto della prestazione; data e ora di inizio; compenso pattuito. Il prestatore riceve la notifica della dichiarazione via sms o tramite posta elettronica. Nel caso di mancata prestazione lavorativa, l’utilizzatore deve comunicare, sempre tramite piattaforma o contact center, la revoca della comunicazione (entro tre giorni dalla data programmata).
Con riferimento alle prestazioni, l’Inps provvede, tramite le somme acquisite dagli utilizzatori, “al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario” oppure mediamente bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Sempre attraverso la piattaforma, l’Inps provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali.

 


LIMITI DI UTILIZZO
Prestatore d’opera – 5.000 €/anno civile (massimo 2.500 da uno stesso utilizzatore)
Utilizzatore – 5.000 €/anno (tra tutti i prestatori utilizzati)

DURATA
Massimo 280 ore l’anno

SETTORI ESCLUSI 

Agricoltura, edilizia, escavazione, lavorazione di materiale lapideo
 


Limiti – 5.000 euro/anno per prestatore e utilizzatore
La possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali è limitata da parte di chi effettua la prestazione e da parte di chi la offre. Ciascun prestatore (cioè chi si obbliga dietro retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze dell’imprenditore), con riferimento alla totalità degli utilizzatori (il soggetto che utilizza le prestazioni), può ricevere compensi non superiori a 5 mila euro in un anno civile, mentre ciascun utilizzatore, con riferimento alla  totalità dei prestatori, si deve limitare a compensi di importo “complessivamente  non superiore a 5.000 euro”.
Inoltre, l’attività lavorativa resa da un singolo prestatore in favore del medesimo utilizzatore non può superare compensi di importo superiore a 2.500 euro.
Un altro limite specifico è che “non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da  meno di sei mesi un rapporto  di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa”. (rb)
 
Divieti e sanzioni – Vietato a chi ha più di 5 dipendenti a tempo indeterminato
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato da parte degli utilizzatori che “hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato” e “da parte delle imprese del settore agricolo”, ad eccezione delle attività lavorative rese dai soggetti con importo limitato (vedi IMPORTO RIDOTTO) purché “non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”. Non possono usufruire del contratto, inoltre, le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Nel caso in cui si registri il superamento del limite di importo, o della durata di una prestazione oltre 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (non vale per la Pubblica amministrazione). La violazione dell’obbligo di comunicazione o delle altre limitazioni degli utilizzatori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Libretto famiglia – Utilizzabile per piccoli lavori domestici
Ciascun utilizzatore può acquistare, tramite la piattaforma informatica Inps o tramite gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “libretto famiglia” che servirà “per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore  da uno o più prestatori nell’ambito di: piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di  manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare”. Tramite questo strumento è erogato il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il libretto famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominali pari a 10 euro, fissato per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
 
Quali diritti – Garanzie vantaggi fiscali e P.A.
Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità “con iscrizione alla Gestione separata  di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335, e all’assicurazione contro gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”. Inoltre è garantito il riposo giornaliero, e il diritto “alle pause e ai riposi settimanali”. I compensi sono esenti “da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”. Anche le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle nuove formule di contratto di prestazione occasionale. Vincolati i campi di applicazione: nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali”; “per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi”; “per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato”; “per  l’organizzazione  di  manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative”.

Importo ridotto – Titolari di pensione e giovani U25 che studiano
Si calcolano in misura pari al 75% dell’importo, i compensi per prestazioni occasionali rese da specifici soggetti: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di  studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o presso l’Università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) e di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In questo caso specifico, sarà l’Inps a provvedere alla sottrazione “dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo”. La misura minima del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni  sul lavoro e le malattie professionali nella misura del 3,5 per cento del compenso.

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