È illegittimo il badge per controllare il lavoratore - QdS

È illegittimo il badge per controllare il lavoratore

Serena Giovanna Grasso

È illegittimo il badge per controllare il lavoratore

giovedì 27 Luglio 2017

La sentenza numero 17531 della Cassazione ha messo sotto accusa il tesserino con tecnologia Rfid, capace di verificare le pause e gli spostamenti all’interno ed all’esterno dell’edificio, oltre agli orari di ingresso e di uscita

PALERMO – La funzione del badge deve rimanere circoscritta all’accertamento degli orari di ingresso e di uscita del lavoratore. Non può, quindi, sconfinare i limiti e diventare un vero e proprio mezzo di controllo del dipendente. A chiarirlo la Cassazione con la sentenza n. 17531 depositata lo scorso 14 luglio.
Nel caso in questione un imprenditore  ha effettuato il ricorso contro una sentenza del 2013 della Corte di Appello di Napoli. Il motivo del ricorso si fondava sull’uso del badge a radio frequenza, contestato da parte del lavoratore perché considerato un illegittimo controllo a distanza delle attività lavorative. In sede di ricorso, l’imprenditore ha sostenuto la legittimità dello strumento, considerandolo una mera evoluzione del cartellino marcatempo .
La Cassazione ha rigettato il ricorso: il sistema badge, con tecnologia Rfid consistente in un chip inserito nel badge e in un lettore badge collegato per mezzo della rete Ian all’ufficio personale, è in grado di elaborare non solo l’ingresso e l’uscita dei lavoratori, ma anche le sospensioni del lavoro indipendentemente dall’uscita dai locali aziendali, i permessi ottenuti, le pause di lavoro e i movimenti del personale all’interno ed all’esterno della struttura, anche in assenza di avvicinamento del badge al lettore. Senza alcuna collaborazione del singolo dipendente, il controllo interno ed esterno dalla struttura è inammissibile, ai sensi degli articolo 2697 e 115 primo comma del codice di procedura penale.
Dunque, si tratta di uno strumento di controllo a distanza e non di mero rilevatore della presenza: tenuto anche conto che il sistema in oggetto consente di comparare immediatamente i dati di tutti i dipendenti, realizzando così un controllo continuo, permanente e globale.
Risulta assolutamente immotivato l’utilizzo del suddetto strumento anche perché non l’uso era stato concordato con le rappresentanze sindacali, né risulta essere stato autorizzato dall’ispettorato del lavoro. in tal modo, risultava apertamente violata l’esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza.
Come scrive la Corte di Cassazione “l’esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore”. Infatti, nel rapporto di lavoro è necessario contemperare due interessi contrapposti: da una parte abbiamo l’interesse del datore di lavoro a vedere un corretto adempimento delle prestazioni conferite ai dipendenti, dall’altra parte  c’è anche l’interesse di questi ultimi a non essere controllati nei loro spostamenti, onde ledere i loro diritti fondamentali di movimento e privacy.
I giudici infatti chiariscono che la rilevazione dei dati in entrata e in uscita dall’azienda mediante un’apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro, sia pure per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa si risolve in un illegittimo controllo sull’orario di lavoro.
Con questi motivi, la Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso dell’imprenditore, condannandolo al pagamento di 200 euro per esborsi e 6.000 euro per compensi professionali.

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