Visite fiscali: ecco le novità in vigore dal primo settembre - QdS

Visite fiscali: ecco le novità in vigore dal primo settembre

Andrea Carlino

Visite fiscali: ecco le novità in vigore dal primo settembre

martedì 01 Agosto 2017

In seguito alla riforma Madia, l’Inps sostituirà l’Asl diventando l’organo incaricato di effettuare gli accertamenti su tutti i dipendenti assenti
dal servizio per motivi di malattia

CATANIA – Importanti novità in tema di visite fiscali. Dal primo settembre si cambia la disciplina anche in materia di controlli sulle assenze. Tutti i lavoratori hanno diritto ad assentarsi per malattia, ma questo diritto corrisponde il dovere da parte degli stessi lavoratori di rendersi reperibili negli orari stabiliti per le visite di controllo, al fine di consentire ai medici fiscali il loro effettivo stato di salute. I dipendenti pubblici che si rendono responsabili di assenza ingiustificata, durante l’orario previsto per la visita fiscale, possono incorrere in sanzioni economiche e disciplinari.
Gli accertamenti in materie medico-legali passeranno all’Inps invece che all’Asl, come avviene adesso. Questo è l’effetto dalla riforma Madia, approvata il 19 maggio scorso. L’Inps diventa l’organo incaricato di effettuare gli accertamenti su tutti i dipendenti assenti dal servizio per motivi di malattia. Cambiano le fasce di reperibilità. L’attuale normativa fissa gli orari dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con obbligo anche nei festivi. Nel privato, invece, le fasce previste sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
L’obiettivo è quello di controlli mirati ed efficaci, tentando di massimizzare il ‘tasso di rendimento’ delle visite. Ma non saranno questi i soli cambiamenti, si cercherà di rendere tutta la materia più ordinata così da rendere il controllo più facile. Ad esempio, con i rinnovi contrattuali, si potrebbe intervenire su alcune modalità di fruizione dei permessi, come quelli della legge 104 del 1992, rivedendo le regole sui preavvisi.
Previsto il licenziamento con sospensione in 48 ore e iter di non oltre un mese – per i dipendenti pubblici che attestano falsamente la presenza in servizio. Licenziabile anche chi giustifica l’assenza con falsi certificati medici o con certificati di medici che non hanno direttamente constatato la patologia. Sotto il profilo penale, la sanzione è la reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1600 euro: la stessa sanzione che rischia il medico compiacente nella legge Brunetta. Il medico rischia anche la revoca della convenzione e addirittura la radiazione dall’albo.
Il dipendente non può rientrare al lavoro se prima non ha fatto rettificare la data di prognosi dallo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia. Tale certificato per Inps ha valore di domanda di prestazione e l’Istituto non vuole inviare inopportuni controlli domiciliari né erogare indennità non dovute. Se la prognosi è ancora in corso i datori non possono consentire al lavoratore la ripresa dell’attività.
Chi non si fa trovare alla visita di controllo o non comunica (o comunica tardi) la ripresa anticipata del lavoro, incorre nelle sanzioni per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo: 100% dell’indennità per massimo 10 giorni in caso di prima assenza; 50% nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza; 100% dell’indennità dalla data della terza assenza. Affinché la rettifica sia considerata tempestiva, deve arrivare prima del rientro in azienda.
Il dipendente malato che abbia la necessità di allontanarsi dall’indirizzo comunicato, durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, dovrà darne preventiva comunicazione all’Amministrazione che, a sua volta, dovrà darne comunicazione all’Inps.

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