No vaccini? Niente scuola e sanzioni pecuniarie - QdS

No vaccini? Niente scuola e sanzioni pecuniarie

redazione

No vaccini? Niente scuola e sanzioni pecuniarie

venerdì 18 Agosto 2017

Il Ministero ha pubblicato due circolari esplicative delle nuove procedure

ROMA – Niente nido o scuola dell’infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria.
Lo ribadisce una delle due circolari esplicative del decreto vaccini (decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017) pubblicate ieri dal ministero della Salute. “La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.
Per quanto riguarda l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie, “devono essere attestati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità”.

10 VACCINI, ANCHE PER I MINORI STRANIERI – Sono dieci le vaccinazioni obbligatorie per tutti gli alunni da zero a 16 anni: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. Per i minori non accompagnati, ricorda la circolare, “è prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno”.

VERIFICA ATTRAVERSO LE ASL – La circolare è stata inviata alle scuole dal Ministero dell’Istruzione e si apre con una premessa sulla legge e sulle sue finalità e prosegue con le indicazioni per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
L’articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l’elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali.
Per la scuola dell’infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell’iscrizione. Per i gradi di istruzione successivi non sono previste invece ricadute sull’accesso al servizio scolastico.

AMMISSIONE A SCUOLA
– Il decreto-legge, come convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell’accesso a scuola: l’articolo 100 del Testo Unico in materia di Istruzione del 1994 già subordinava l’ammissione alla scuola dell’infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni. Con la legge, anzi, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l’elenco delle alunne e degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.

FASE TRANSITORIA – Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il 2018/2019 valgono invece le modalità transitorie stabilite dalla legge e illustrate nella circolare, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le ASL, ciò al fine di agevolare le famiglie e le scuole. Alcune Regioni stanno infatti predisponendo azioni specifiche per semplificare la documentazione che le famiglie dovranno consegnare alle scuole sino all’anno 2018/2019 (dal 2019/2020 si passa alla semplificazione definita dalla legge).

ANNO SCOLASTICO 2017/2018
– Per quest’anno, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie), ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.
Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla Asl territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori. La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l’istituzione scolastica.
Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Per le scuole dell’infanzia e le sezioni primavera la consegna della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 è requisito di accesso.
Vista l’imminenza dell’avvio del nuovo anno scolastico, la circolare del Miur invita i dirigenti scolastici ad informare da subito i genitori sui nuovi obblighi vaccinali e sulle disposizioni applicative per il 2017/2018.

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