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Dopo la rottamazione dei ruoli arriva la definizione delle liti pendenti con l’Agenzia Entrate

Salvatore Forastieri

Dopo la rottamazione dei ruoli arriva la definizione delle liti pendenti con l’Agenzia Entrate

martedì 05 Settembre 2017

Con l’art. 11 del D.l. 50/17 e le successive modifiche della L. 96/17 i contribuenti possono sanare la propria posizione entro il 30/9. La presentazione dell’istanza deve avvenire utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate

PALERMO – Con l’articolo 11 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 e con le successive modifiche apportate in sede di conversione del decreto avvenuta con Legge 21 giugno 2017 n. 96, è stata prevista la possibilità, per i contribuenti che hanno controversie fiscali con l’Agenzia delle Entrate, pendenti in Commissione Tributaria o in Corte di Cassazione, di definire le liti presentando, entro il prossimo 30 settembre 2017 (anzi entro il 2 Ottobre 2017, considerato che il 30 settembre cade di sabato), un’apposita istanza, esente da bollo, secondo il modello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 140316 del 21 luglio 2017, reperibile dal sito dell’Agenzia.
La presentazione dell’istanza, una per ogni atto impugnato, deve avvenire utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate, anche attraverso gli intermediari abilitati.
Così come previsto dalla legge, possono essere definite le controversie per le quali la notifica del ricorso alla controparte è avvenuta entro il 24 aprile 2017,  data di entrata in vigore del decreto legge 50/2017. Non rilevano, nemmeno ai fini del calcolo dell’importo dovuto, le eventuali sentenze dei giudici tributari, a meno che non  siano già passate in giudicato.
La definizione agevolata comporta il pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato a titolo di tributo (vanno esclusi solo le somme eventualmente già annullate dall’ufficio in autotutela), nonché gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto stesso. Non si pagano, invece, tutte le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora, interessi questi che, in caso di controversie di vecchia data, raggiungono dimensioni molto significative. Qualora la controversia riguardi solo interessi o sanzioni, allora la somma da pagare sarà pari al 40% dell’importo contestato dall’ufficio fiscale. Sono escluse dalla definizione le controversie riguardanti le risorse proprie UE, l’IVA in importazione ed il recupero degli “aiuti di Stato”.

L’importo dovuto deve essere pagato entro la data di scadenza dell’istanza (30/9/2017), oppure in un massimo di tre rate.
La prima. pari al 40%, entro il 30 settembre 2017, la seconda, pure del 40%, entro il 30 novembre 2017, e l’ultima, pari al 20%, entro il 30 giugno 2018. Non è ammesso il pagamento rateale se la somma dovuta non supera 2.000 Euro.
Viene decurtato dalla somma dovuta quanto pagato “in pendenza di giudizio”. Non può darsi luogo, tuttavia, alla restituzione di somme eccedenti versate.
La definizione si perfeziona, comunque, dopo l’integrale pagamento dell’importo dovuto.
Qualche difficoltà esiste per la determinazione della somma dovuta nel caso in cui, prima ancora delle definizione della lite, il contribuente si sia avvalso della cosi detta “rottamazione delle cartelle”. Al riguardo è intervenuta la circolare n. 22 del 28 luglio 2017, con la quale l’Agenzia delle Entrare, nel fornire molti ed importanti chiarimenti sulla procedure di definizione delle liti, ha affrontato anche la questione del rapporto con la rottamazione. 
Anche le istruzioni per La compilazione della dichiarazione sono molto utili al fine di avere esatta conoscenza della procedura da seguire, anche per la determinazione della somma da pagare.
In base alla normativa vigente, ed alla luce delle istruzioni dell’Agenzia, vanno considerate in maniera unitaria con l’istituto della “rottamazione delle cartelle” le definizioni che hanno per oggetto controversie per le quali, relativamente alle iscrizioni a ruolo riguardanti le somme dovute in pendenza di giudizio, è stata presentata entro il 21 aprile scorso istanza di rottamazione all’Agente della riscossione. Spesso, la definizione della cartella rappresenta una porzione dell’intera controversia con l’Erario. Ne deriva che, tenendo conto che le due definizioni hanno regole diverse, la definizione delle liti pendenti di cui al D.L. 50/17 seguirà le sue regole per la parte che non è stato possibile includere nell’altra definizione. Per quest’ultima, invece, la procedura continuerà ad applicarsi regolarmente, senza alcuna deroga, con la conseguenza che la mancata chiusura della cartella con la “rottamazione”, ferma restando la cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione della lite, farà scattare le previste conseguenze consistenti nel recupero dell’intero importo originariamente preteso dall’Agente (Riscossione Sicilia o Agenzia delle Entrate-Riscossione), sanzioni ed interessi compresi.
Un’ultima notazione va fatta in ordine alle condizioni “soggettive” della nuova definizione. Come già detto, infatti, sono definibili solo le controversie nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate. In sede di conversione in legge del D.L. 50, tuttavia, la possibilità della definizione è stata estesa anche alle controversie nelle quali è parte la regione o il comune per tributi come IMU, ICI, TASI, ecc.). A tal fine, però, è necessaria l’emanazione, da parte dell’Ente territoriale,  un atto avente forza di legge emanato  entro il 31 agosto 2017.
Il Comune di Palermo ha già provveduto, con un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 30 agosto 2017.
Speriamo che vengano al più presto resi noti i comuni che hanno aderito a quest’ultima forma di definizione, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti che si trovano nella condizioni per potersene avvalere, specialmente tenendo conto della estrema brevità del tempo ancora a disposizione.
Qualche notazione finale può essere fatta in merito a questa nuova forma di definizione agevolata che molti  chiamano senza mezzi termini “condono”.
Una ulteriore definizione agevolata che, da un lato, può scandalizzare (forse giustamente) tutti i contribuenti corretti i quali, come al solito, si vedono penalizzati rispetto agli altri contribuenti i quali, sempre che abbiano effettivamente  evaso, dopo avere fatto ricorso, adesso vengono assolti da ogni sanzione, ma che, dall’altro lato, è stata riconosciuta necessaria dal Vice Ministro Casero in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario presso la Corte di Cassazione.
Il Primo Presidente della Suprema Corte, Canzio, in quella stessa occasione, tenuto conto dell’enorme carico di controversie pendenti in materia fiscale, ha affermato pure che “Quattro ricorsi su dieci in Cassazione sono di materia tributaria”. “A fronte di tale situazione chiediamo provvedimenti emergenziali a chi è in grado di emetterli”… “Occorre muoversi su due versanti – ha concluso – da una parte con un intervento deflattivo forte che consenta chiusure negoziali del contenzioso” e dall’altra con un rafforzamento dell’organico e l’istituzione di una apposita sezione “bis” in Cassazione.

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