I diritti del consumatore in aereo, in treno e sulla nave - QdS

I diritti del consumatore in aereo, in treno e sulla nave

Serena Giovanna Grasso

I diritti del consumatore in aereo, in treno e sulla nave

mercoledì 06 Settembre 2017

Se la compagnia aerea smarrisce o danneggia il bagaglio, si ha diritto ad un rimborso fino a 1.200 euro. In caso di ritardo al passeggero spetta la dovuta assistenza in base alla tratta

PALERMO – Sono ancora molti i siciliani e gli italiani più in generale che approfitteranno del mese di settembre per godere del meritato riposo. Purtroppo però, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: infatti, non sono pochi i casi in cui il volo o lo spostamento in treno o in nave subiscono forti ritardi o viene del tutto soppresso improvvisamente il servizio. Ecco quali strumenti ha a disposizione il consumatore per difendersi e non rinunciare alla vacanza.

I diritti del consumatore in aereo

Se si parte in aereo e la compagnia cancella il volo per circostanze ordinarie, il consumatore avrà diritto hai diritto al rimborso del biglietto entro 7 giorni o alla riprenotazione su volo alternativo, alla compensazione pecuniaria e all’assistenza (pasti e bevande, albergo in caso di pernottamento, trasferimento in albergo).
Nei casi in cui l’aereo ritardi la partenza dalle due alle quattro ore, si ha diritto all’assistenza in base alla tratta aerea e alla distanza in chilometri. Se il ritardo supera le cinque ore, si ha diritto all’assistenza  e alla rinuncia al volo con rimborso del biglietto entro 7 giorni. Se il ritardo all’arrivo è superiore alle tre ore, si ha diritto all’assistenza e alla compensazione pecuniaria dipendentemente dalle ragioni del ritardo.
Nei casi in cui il bagaglio viene smarrito, danneggiato o consegnato in ritardo, il rimborso massimo ottenibile a passeggero è di circa 1.200 euro,  anche se il valore del contenuto delle valigie è superiore.

I diritti del consumatore in nave
Se si parte con la nave e il viaggio ha un ritardo superiore ai 90 minuti o è stato cancellato, il consumatore ha diritto di scegliere tra un trasporto alternativo che conduca alla destinazione finale e il rimborso del biglietto e se necessario il ritorno al punto di partenza. Il consumatore avrà anche diritto ad assistenza con pasti e bevande: se necessario, la compagnia marittima deve anche assicurare fino a tre pernottamenti. Si ha diritto alla compensazione pecuniaria del 25% quando il ritardo è di un’ora e la durata del servizio regolare è fino a quattro ore; quando il ritardo è di due ore e la durata del servizio regolare è compresa tra le quattro e le otto ore; quando il ritardo è di tre ore e la durata del servizio regolare è compresa fra otto e 24 ore; infine, quando ritardo è di 6 ore e la durata del servizio regolare è superiore a 24 ore.
La compensazione pecuniaria raggiunge il 50% quando i ritardi sopradescritti si raddoppiano. Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria nel caso di biglietti aperti, se si è stati informati della cancellazione o ritardo prima che si sia acquistato il biglietto o per condizioni metereologiche avverse. Il reclamo va presentato al vettore entro due
 mesi dalla data del disservizio.

I diritti del consumatore in treno

Se il passeggero sceglie il treno come mezzo di trasporto, avrà diritto ad essere risarcito in caso di ritardo/soppressione del treno  con un compenso pari al 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti, o pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 minuti e 119 minuti.
Qualora sia derivato lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio l’indennizzo può arrivare fino a 1.285 euro a bagaglio.

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