Domicilio digitale, cambia il rapporto tra Pa e cittadini - QdS

Domicilio digitale, cambia il rapporto tra Pa e cittadini

Serena Giovanna Grasso

Domicilio digitale, cambia il rapporto tra Pa e cittadini

venerdì 15 Settembre 2017

Grazie al recapito informatico le Pa locali potranno ottenere notevoli risparmi, stimati in almeno 250 mln l’anno

PALERMO – Lo scorso 8 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo numero 179/2016, recante modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale (regolato dal decreto legislativo numero 82/2005). Nella stessa sede sono stati approvati in via preliminare altri due decreti legislativi, che intervengono nell’ambito della ristrutturazione della pubblica amministrazione operata dalla riforma, sulle autorità portuali e sul corpo forestale.
Le novità sul fronte digitale mirano a garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali, a rafforzare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale.
Un ulteriore intento dell’intervento riguarda la promozione di un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, volto a garantire un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis.
Queste modifiche passeranno al vaglio del Consiglio di Stato in primis e delle commissioni parlamentari successivamente. Sarà poi la volta della Conferenza unificata Stato-Regioni e del Consiglio dei ministri per il voto finale. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono le attuali modifiche.
 
1. Addio cassetta della posta, il domicilio trasloca sul web
 
Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico valido ai fini delle comunicazioni aventi valore legale (ad esempio, notifiche, sanzioni e multe). Le modifiche apportate dal Consiglio dei ministri estenderebbero la portata del domicilio digitale: infatti, se fino ad oggi l’indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio per i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, tale obbligo si estenderebbe a tutti i cittadini.
I domicili digitali sono eletti presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal regolamento eIdas (electronic IDentification authentication and signature).
Come una raccomandata A/R
Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali producono gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario. Fa salvo il caso in cui la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. Vige, poi, l’obbligo di comunicare ogni variazione o modifica del domicilio digitale.
I domicili digitali saranno raccolti in un indice, realizzato prezzo lAgenzia per l’Italia digitale (AgId): un elenco degli indirizzi online delle persone fisiche e dei soggetti privati in formato aperto e liberamente consultabile. Per i professionisti iscritti agli albi, il domicilio digitale sarà l’indirizzo inserito nell’elenco, a meno che non venga comunicato diversamente.
Comunicazioni Pa-cittadino, la carta sarà un ricordo
Un decreto del presidente del Consiglio dei ministri dovrà stabilire la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio avverranno esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto saranno individuate altre modalità con le quali i documenti potranno essere consegnati a chi non sarà in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale, al fine di superare il divario digitale. Il domicilio digitale rappresenterebbe un risparmio per le casse pubbliche, il cui ammontare è per le sole Pa locali non inferiore a 250 milioni di euro annui.
 
2. I rapporti si smaterializzano  e vengono “indicizzati”
 
La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.
Banche dati
Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici all’interno della propria struttura organizzativa o  affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti pubblici o privati accreditati come conservatori presso l’AgId. Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
Sarà impegno della presidenza del Consiglio dei ministri promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione e a consentirne l’accesso on-line.
Documenti accessibili ai cittadini
Gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali. Le amministrazioni dovranno rendere disponibili a cittadini ed imprese i suddetti documenti attraverso servizi online accessibili previa identificazione con l’identità digitale.
Il sistema di gestione informatica dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni dovrà essere gestito in modo da assicurare l’indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici. Il sistema di conservazione dei documenti informatici deve assicurare caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.
 
3. Firma elettronica come quella autografa
 
 Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha efficacia prevista quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata. Il documento dovrà essere formato attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgId con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e altresì la sua riconducibilità all’autore. Così, alla firma digitale, alla firma elettronica qualificata e alla firma elettronica avanzata, che hanno sostanzialmente il medesimo valore giuridico della sottoscrizione autografa, si aggiunge un nuovo processo di firma: si tratta del processo  avente i requisiti fissati dall’AgId all’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale. Dunque, un nuovo processo di firma elettronica “avanzata” che sarà integrato da Spid (Sistema pubblico di identità digitale). In questi casi, la valutazione del giudice è vincolata, come accade per la firma digitale e per la firma grafometrica se soddisfa i requisiti previsti dalle regole tecniche.
Al contrario, il valore giuridico del documento informatico senza firma e del documento informatico con firma elettronica restano liberamente valutabili in giudizio, sulla base di quattro criteri: qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

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