Limitazioni nella capacità deambulatoria e agevolazioni nel settore delle auto - QdS

Limitazioni nella capacità deambulatoria e agevolazioni nel settore delle auto

Salvatore Forastieri

Limitazioni nella capacità deambulatoria e agevolazioni nel settore delle auto

mercoledì 08 Novembre 2017

Difficile trovare il confine con le “ridotte o impedite capacità motorie”, ipotesi prevista dall’art. 3, co. 3 della Legge 104 del 1992. Possibile acquistare veicoli (con detrazione Irpef del 19%) a condizioni che siano adattati alla patologia

 
PALERMO – Dopo avere elencato le diverse ipotesi che consentono l’applicazione del beneficio fiscale per l’acquisto di veicoli da parte dei soggetti portatori di handicap e dopo avere evidenziato le difficoltà esistenti per identificare con esattezza le diverse ipotesi dell’agevolazione, è opportuno ricordare che sia la “grave limitazione della capacità di deambulazione” sia le “ridotte o impedite capacità motorie” hanno la stessa collocazione giuridica, ossia sono ipotesi previste dalla stessa disposizione, e cioè l’art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Conseguentemente, in mancanza di precise indicazioni del medico che procede all’accertamento della patologia, trovare il confine tra l’una e l’altra ipotesi non sempre è cosa facile.
 
Per trovare la differenza tra la prima e la seconda torna utile quanto affermato con risoluzione n.8 del 25 gennaio 2007 dall’Agenzia delle Entrate secondo la quale è la “gravità” il criterio utile per distinguere i soggetti beneficiari delle agevolazioni in presenza di adattamenti al veicolo e quelli che hanno diritto alle agevolazioni senza necessità di adattamento.
 
E’ importante pure quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma tre, della legge 104, disposizione nella quale si afferma che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
 
Concetto, quest’ultimo, che trova conferma nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E dell’11/5/2001 la quale, richiamando le disposizioni del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Sanità, ha precisato che la situazione di “handicap grave” è quella derivante da patologie che comportano una limitazione grave permanente nello svolgimento delle più semplici funzioni dell’uomo, compresa la deambulazione. Ipotesi, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, diversa da quella in cui, pur in presenza di ridotte o impedite capacità motorie, anche permanenti, il soggetto non abbia avuto riconosciuto l’“handicap grave”, ossia non abbia ottenuto il riconoscimento di quella situazione che non solo può dar diritto alla “indennità di accompagnamento”, ma che consente di beneficiare dell’agevolazione senza bisogno del preventivo adattamento del veicolo.
 
Una ulteriore caratteristica che contraddistingue l’ipotesi riguardante i soggetti “con ridotte o impedite capacità motorie” risulta dalla formulazione della Tabella A, parte II, del D.P.R. 633/72 (IVA), in base alla quale in tale circostanza la riduzione dell’aliquota IVA è ammessa a condizione che il veicolo sia “adattato” per la locomozione dei cennati soggetti acquirenti.
In realtà, la distinzione avrebbe potuto essere formulata in maniera più netta e più chiara.
 
Così come sarebbe stato opportuno ipotizzare il portatore di handicap “mono amputato” che, comunque, non solo non riesce a deambulare, non solo ha ridotte o impedite attività motorie, ma soffre anche delle stesse limitazioni prese in considerazione al fine di stabilire la presenza del requisito della “gravità” descritta nell’artaicolo 3 della Legge 104 e nella circolare n. 46/2001.
Il concetto fondamentale, comunque, è quello secondo il quale il soggetto con difficoltà motorie che riesce però a deambulare con l’utilizzo di ausili, può acquistare un veicolo e beneficiare dell’agevolazione, ma solo a condizione che il veicolo sia “adattato” alla sua patologia.
 
Quello affetto da patologie gravi che non gli consentono lo svolgimento delle più semplici funzioni dell’uomo impedendogli la deambulazione in qualunque modo, può avvalersi dell’agevolazione anche nel caso di acquisti di veicoli normali, certamente anche nella considerazione che in quest’ultimo caso la guida del mezzo può essere affidata ad un’altra persona.
 
Per sintetizzare, si può dire che l’agevolazione non è subordinata all’adattamento del veicolo quando si tratta di:
a) Deficit psichico o mentale;
b) Deficit sensoriale;
c) Pluriamputati;
d) Grave limitazione della capacità di deambulazione (nel concetto di gravità previsto dal comma 3 dell’articolo 3, della legge 104. E’ subordinata, invece, all’adattamento del veicolo quando si tratta di ridotte o impedite capacità motorie.
 
Volendo, quindi, elencare le agevolazioni per disabili nel settore dell’auto, si ricorda, prima di tutto, la detrazione Irpef per i mezzi di locomozione. Si tratta della detrazione del 19% delle spese di acquisto (spesa massima 18.075,99) la quale può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato oppure in quattro quote annuali di pari importo. Spetta una sola volta nel corso di un quadriennio.
 
La detrazione Irpef spetta anche per le spese di riparazione, sempre che la spesa sia stata sostenuta nell’arco di quattro anni dall’acquisto del mezzo, con esclusione delle spese di ordinaria manutenzione, ed è riconosciuta, anche in questo caso, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.
 
Un’altra importante agevolazione riguarda l’IVA. Ai sensi del punto 31 della tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972, precedentemente citato, l’IVA si applica nella misura ridotta del al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a 2.000 CC, se a benzina, ed a 2.800 CC se diesel, “.. adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992 n.104 ….. “. La riduzione, applicabile senza limite di valore e per acquisti fatti una sola volta nel quadriennio, riguarda anche l’eventuale acquisto di optional, le prestazioni di adattamento e le cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
 
Una ulteriore agevolazione è quella della esenzione dal pagamento del bollo e va richiesta, all’atto dell’acquisto, all’ufficio fiscale della Regione Siciliana che, dal 2016, ha assunto in proprio la gestione del sevizio relativo alle “tasse automobilistiche”.
Ulteriori e dettagliate informazioni è possibile ottenerle accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate, Guide Fiscali, Agevolazioni fiscali per persone con disabilità.
 
Si spera, tuttavia, in una migliore formulazione della normativa in esame, al fine di evitare spiacevoli controversie instaurate da cittadini i quali, proprio a causa delle patologie di cui soffrono, hanno grosse difficoltà a dimostrare l’esistenza del loro diritto e sentono ancora più lontano il fisco che, invece, si proclama giusto ed amico.

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