Diagnosi ritardata, medico responsabile - QdS

Diagnosi ritardata, medico responsabile

Serena Giovanna Grasso

Diagnosi ritardata, medico responsabile

mercoledì 15 Novembre 2017

Secondo la sentenza 50975 della Cassazione vi è responsabilità anche se la malattia è incurabile. Un intervento tempestivo avrebbe consentito un significativo prolungamento della vita

PALERMO – L’essere affetti da una malattia incurabile non è sufficiente a scriminare la condotta del medico che ritardi di molti mesi la corretta diagnosi. Anche il prolungamento della vita, di settimane o anni, è infatti un elemento che va preso in considerazione ai fini della valutazione della responsabilità penale e civile del medico. Lo ha stabilito la IV Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza numero 50975 dell’8 novembre 2017.
 
La Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal tribunale di Bari, assolvendo perché il fatto non sussiste il medico accusato di aver cagionato la morte della sua paziente a causa di negligenza consistita in erronea diagnosi (infatti, il medico aveva diagnosticato un’ernia iatale invece di un adenocarcinoma ad origine pancreatica).
 
Infatti, secondo la Corte d’Appello di Bari “la patologia pancreatica era ad esito infausto inevitabile, allo stato delle conoscenze attuali e il sanitario non ha compiuto alcuna azione che ha provocato la morte della paziente. La causa della morte è stata infatti la patologia, e l’azione del medico non poteva evitarla e non l’avrebbe evitata. Dunque, è evidente che l’accusa di aver commesso un omicidio per colpa è del tutto infondata”.
 
Contro questo provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore generale della Repubblica di Bari, sottolineando che la tempestiva diagnosi avrebbe consentito un rallentamento del decorso aggressivo della patologia con possibilità di sopravvivenza fino a cinque anni. Secondo il ricorrente, vi è responsabilità penale anche quando l’omissione del medico abbia semplicemente contribuito alla progressione del male e l’errore costituito dalla diagnosi tumorale colposamente intempestiva sia causa dell’evento dannoso.
 
La Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnosticato si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico o si pervenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi”.
 
In caso di comportamento omissivo, l’accertamento delle responsabilità e la verifica della sussistenza del nesso di causalità sono sottoposte a regole identiche a quelle applicabili in caso di comportamento commissivo, essendo i due tipi di comportamento strettamente connessi. Inoltre, non può essere esclusa la responsabilità del medico che colposamente non si attiva e non contribuisce con il proprio errore diagnosticato a che il proprio paziente venga a conoscenza di una malattia tumorale anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile. D’altra parte, bisogna tenere in considerazione che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all’intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso.
 
Il consulente di parte civile, in tutti i gradi di giudizio, ha evidenziato come una diagnosi corretta e la prescrizione da subito, sin dalla prima visita, di un accertamento attraverso ago aspirato che avesse subito consentito di individuare la formazione neoplastica al pancreas, avrebbe consentito un intervento chirurgico che non avrebbe scongiurato l’esito infausto, ma avrebbe consentito alla persona offesa un significativo prolungamento della vita. Azioni che sono mancate al comportamento del medico che è dunque da ritenere responsabile.

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