Formazione, il Tar dalla parte della Regione: scongiurato stop - QdS

Formazione, il Tar dalla parte della Regione: scongiurato stop

Michele Giuliano

Formazione, il Tar dalla parte della Regione: scongiurato stop

giovedì 16 Novembre 2017

Bocciati i ricorsi di due enti che chiedevano l’annullamento della graduatoria dei corsi tradizionali. Si attende l’approvazione dei decreti di finanziamento da parte della Corte dei Conti

PALERMO – Un punto finalmente a favore della Regione per l’intricata vicenda che gravita attorno all’avvio dei corsi di formazione professionale tradizionali attivati attraverso l’Avviso 8.
 
Il Tar, almeno questa volta, ha respinto gli ennesimi ricorsi che miravano alla sospensione degli effetti della graduatoria dei corsi finanziati. Secondo i giudici del tribunale amministrativo la Regione in questo caso non avrebbe fatto degli errori di valutazione nello stilare la graduatoria. In pratica due enti di formazione avevano presentato ricorso all’ultima graduatoria, con richiesta di sospensiva, perchè non gli sarebbero stati assegnati dei punteggi premiali rispetto alle consolidate esperienze nel settore.
 
“I motivi di censura addotti – scrive nell’ordinanza di rigetto il Tar – non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito positivo del ricorso”. Quindi potrebbe essere questo l’ultimo scoglio prima della partenza di questi corsi che oramai in Sicilia sono fermi da oltre due anni proprio per tutta una serie di ricorsi e stop burocratici che non hanno permesso il finanziamento dei singoli enti.
 
Ora la parola passa alla Corte di conti che dovrà valutare singolarmente ogni corso ed emanare quindi l’ok ai singoli decreti di finanziamento approvati dall’assessorato regionale alla Formazione professionale.
 
L’ultimo stop alla graduatoria (rivista ben tre volte in questi due anni) arrivò dal Cga che espresse parere negativo in riferimento all’attribuzione dei punteggi per i criteri ‘B4’ e ‘B5’, inerenti l’esperienza e l’anzianità del personale assunto a tempo indeterminato. In tutta risposta, l’assessorato regionale ha preferito depennare i due criteri, portando sullo stesso piano enti nuovi e enti storici, che lavorano nel settore da anni e che contano al proprio interno buona parte degli 8 mila lavoratori al momento a casa, in attesa di risposte. I giudici amministrativi scrissero per l’appunto che il riconoscimento “della capacità amministrativa del beneficiario prima dell’approvazione dell’operazione può anche essere dimostrato attraverso una dichiarazione che però deve avere ad oggetto un requisito posseduto. Al contrario è illogica l’attribuzione di un punteggio per qualcosa che non si possiede ancora, perché cosi facendo si viola la par condicio fra gli aspiranti e si incide sulla libera concorrenza legittimando a priori soggetti allo stato non in possesso dei requisiti dinanzi a soggetti, sempre allo stato, in regola con le richieste dell’avviso”.
 
Più recentemente invece la sezione di Palermo del Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato da un altro ente di formazione professionale, consentendogli di partecipare alle nuove procedure selettive e condannando la giunta regionale siciliana a pagare le spese giudiziali. La giunta nel 2017 approvò le linee guida della formazione, consentendo la partecipazione ai soli enti che, oltre a possedere il requisito dell’accreditamento, avessero realizzato la sperimentazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, restringendo così l’accesso alle attività formative, in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza. L’ente che presentò ricorso, avendo ottenuto l’accreditamento solo nel febbraio 2017, era impossibilitato a partecipare ai percorsi formativi disciplinati dalle nuove linee guida, in quanto sprovvisto del requisito di ammissione richiesto in aggiunta all’accreditamento. Da qua la decisione di proporre un ricorso per l’annullamento, previa sospensione, della delibera.

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