Informazione di garanzia, la colpa dei giornalisti - QdS

Informazione di garanzia, la colpa dei giornalisti

Carlo Alberto Tregua

Informazione di garanzia, la colpa dei giornalisti

venerdì 17 Novembre 2017

Doveri di Pm e informazione

Ritorniamo sull’informazione di garanzia che, chi ignora il titolo, denomina invece avviso di garanzia, trasformando un atto che il legislatore ha previsto a tutela dei cittadini in una sorta di sentenza di colpevolezza, come fosse passata in giudicato.
La responsabilità del forno mediatico è grave, perché non è possibile invertire la portata delle finalità di una norma, da garanzia a sentenza di colpevolezza. Giornali, televisioni e siti web hanno la cattiva abitudine non soltanto di comunicare all’opinione pubblica quando l’informazione di garanzia viene recapitata al cittadino, spesso anticipando i tempi per le veline che escono improvvidamente dalle Procure, ma costruendovi sopra congetture di ogni genere che inducono la gente a capire il rovescio di ciò che rappresenta tale informazione di garanzia.
C’è così un danno grave e irreparabile per il cittadino informato. Serve a poco quando la Procura chiede l’archiviazione, o il Gip non manda a processo gli indagati, che non diventano imputati, o quando arrivano le sentenze di assoluzione, sia perché le notizie hanno una dimensione di gran lunga inferiore alla prima, e anche perché esse vengono relegate in coda a giornali, telegiornali e siti web.
 
La circolare del 2 ottobre indirizzata al suo ufficio dal Procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone – interamente pubblicata da questo giornale il 25 di ottobre – chiarisce i doveri dei pubblici ministeri.
Pignatone scrive: Sostenere che una querela o una denuncia debbano comportare automaticamente iscrizione nel registro degli indagati, come atto dovuto, è un errore. Non sta scritto da nessuna parte. Anzi, la Cassazione ha affermato che il potere di disporre dell’iscrizione al Modello 21 attribuisce impropriamente alla Polizia giudiziaria o al privato un potere che non ha.
Per procedere ad attività d’indagine, alla richiesta di archiviazione o all’esercizio dell’azione penale è indispensabile che il procedimento possa avere a oggetto un fatto, vale a dire un accadimento suscettibile di una sia pur sommaria descrizione (…) Prima di questo livello minimo di specificazione e qualificazione di un fatto è possibile solo procedere a iscrivere l’atto in questione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45).
 
 
Alle istruzioni di Pignatone si sono accodati i Procuratori capo di Messina, Bologna e Palermo, con una circolare gemella. Non sappiamo se il Procuratore capo di Catania, Zuccaro, abbia proceduto in tal senso.
Pignatone prosegue rilevando che spesso l’avvenuta iscrizione diventa strumentalmente utilizzabile per fini diversi rispetto a quello dell’accertamento processuale. Quindi, il senso della circolare in esame è quello di adottare la necessaria prudenza prima di portare all’opinione pubblica situazioni che possano danneggiare i cittadini.
Ma chi diffonde la notizia relativa all’informazione di garanzia? Agenzie di stampa e giornalisti, i quali dovrebbero sempre aver presente il Testo Unico dei loro doveri del 27/01/2016. All’articolo 2, il giornalista elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti.
Ora, l’informazione di garanzia non è un fatto, ma un comunicato, lo ribadiamo, a tutela del cittadino e non contro di esso. Quindi essa non andrebbe pubblicata. E così fa il QdS.
 
All’articolo 3 è scritto che il giornalista valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso del reinserimento sociale dell’interessato e della sua famiglia e presta cautela nel diffondere ogni elemento. All’articolo 8 è previsto che il giornalista rispetti sempre e comunque il diritto alla non presunzione di colpevolezza e curi che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento.
Da quanto precede, risulta evidente quali siano i doveri dei pubblici ministeri e dei giornalisti. Doveri frequentemente ignorati che causano danni ai cittadini che malauguratamente e indebitamente vengono raggiunti dall’informazione di garanzia, anche quando sono estranei alle ipotesi accusatorie, spesso vaghe.
Non vi sono statistiche del rapporto fra richieste di rinvio a giudizio dei Pm e sentenze di colpevolezza passate in giudicato. Quando le sentenze di assoluzione diventano sempre più frequenti, evidenziano il malessere che serpeggia nella Giustizia. Malessere che dev’essere guarito. Oppure fa ammalare la Democrazia.

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