Acconto Iva 2017, scadenza fissata per il 27 dicembre - QdS

Acconto Iva 2017, scadenza fissata per il 27 dicembre

Salvatore Forastieri

Acconto Iva 2017, scadenza fissata per il 27 dicembre

mercoledì 20 Dicembre 2017

Il pagamento verrà effettuato scegliendo tra tre criteri: “storico”, “previsionale” e “operazioni effettuate”. L’obbligo non vale per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2017

ROMA – Scade martedì, 27 dicembre, proprio all’indomani del “ponte di Natale”, il termine per pagare l’acconto Iva per il 2017.
Si tratta di un adempimento che, dal 1991, si colloca proprio tra due delle festività più importanti dell’anno, Natale e Capodanno.
Il versamento va fatto scegliendo uno dei tre criteri appresso indicati:
1) Criterio “storico”. Si paga l’88% dell’imposta relativa al mese di dicembre dell’anno 2016 (o relativa al quarto trimestre dello stesso anno nel caso di contribuenti trimestrali);
2) Criterio “previsionale”. Si paga l’88% dell’imposta che si prevede risulterà dovuta per il mese di dicembre di quest’anno (o con la dichiarazione annuale nel caso di contribuenti trimestrali);
3) Criterio delle “operazioni effettuate”. Consiste nel versamento della somma (il 100%) risultante da una speciale liquidazione d’imposta (Iva sulle operazioni attive meno Iva sulle operazioni passive), relativa al periodo 1° dicembre-20 dicembre del 2017 e, per i trimestrali, 1° ottobre-20 dicembre 2017, con l’obbligo di tener conto in questo caso, ai fini della determinazione dell’imposta “a valle”, non soltanto dell’Iva relativa alle operazioni effettuate in detto periodo e già registrate, ma anche di quella relativa alle operazioni non ancora fatturate e non ancora annotate sui registri non essendo scaduto il termine per l’emissione della fattura o per la registrazione.
La scelta del criterio da adottare, quindi, è legata ad un calcolo di mera convenienza economica. Comunque, come è evidente, tanto più si pagherà come acconto, tanto meno si pagherà come saldo. Non è dovuto nessun acconto quando l’ammontare risulta inferiore a 103,29 Euro.
 
Il versamento si effettua sempre utilizzando il modello F24, segnando i seguenti “codici tributo”: 6013 per i soggetti mensili; 6035 per i soggetti trimestrali. è possibile pure pagare attraverso la compensazione. Non è ammessa, però, la rateizzazione.
L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, dovranno essere indicati poi in sede di dichiarazione annuale, al rigo VH13 del modello Iva 2016.
 
L’obbligo del pagamento non sussiste per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2017, nonchè per quelli che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2017, se mensili, oppure entro il 30 settembre 2017, se trimestrali.
 
Sono pure dispensati dall’acconto i contribuenti che applicano il regime dei “minimi” o il regime forfettario, gli agricoltori in regime di “esonero” ed i contribuenti che svolgono attività spettacolistiche o di “intrattenimento” con l’applicazione del regime speciale.
 
C’è da dire, per la verità, che quest’anno il calcolo dell’acconto diventa più complicato per i soggetti economici che rientrano tra quelli assoggettati allo “split payment”. Questi soggetti, ossia le Pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, infatti, adottando il metodo “storico”, dovranno aggiungere all’importo come sopra determinato l’88% dell’Iva divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (se mensili) o nel terzo trimestre 2017 (se trimestrali). La circolare n. 28/E del 15 dicembre scorso, fornisce al riguardo le necessarie informazioni spiegando come pervenire alla determinazione dell’acconto in presenza di “scissione dei pagamenti” di cui all’articolo 17-ter del D.P.R.633/1972.
 
Il mancato versamento di quanto dovuto a titolo di acconto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% e degli interessi, ferma restando, comunque, la possibilità dei ritardatari di fruire del così detto “ravvedimento operoso” secondo le diverse tipologie esistenti che tengono conto del ritardo con il quale viene pagato il tributo unitamente alla sanzione (ridotta) ed agli interessi.

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