Registri Iva in formato digitale, da oggi più facile aggiornarli - QdS

Registri Iva in formato digitale, da oggi più facile aggiornarli

Salvatore Forastieri

Registri Iva in formato digitale, da oggi più facile aggiornarli

sabato 23 Dicembre 2017

Nuova norma consentirà un termine di registrazione sul supporto cartaceo meno rigido del passato. A seguito di richiesta per accertamento, questi devono però essere stampati

ROMA – In materia di Iva, l’articolo 23 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 prevede (salve alcune eccezioni) la registrazione delle fatture emesse entro quindici giorni dall’emissione, l’articolo 25 l’annotazione delle fatture passive anteriormente alla liquidazione periodica nella quale il diritto alla detrazione viene esercitato ed infine l’articolo 24 prevede l’annotazione dei corrispettivi entro il giorno non festivo successivo.
 
In base a quanto disposto dall’articolo 39 dello stesso D.P.R. n.633/1972, i registri Iva devono essere tenuti a norma dell’articolo 2219 del codice civile, ossia senza abrasioni e spazi in bianco, e devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo.
 
Per la verità, fino all’anno 2001 la numerazione non bastava. Occorreva pure sottoporre gli stessi registri alla vidimazione da parte dell’ufficio fiscale o del notaio. Un adempimento, quest’ultimo, che non è stato successivamente ritenuto indispensabile in considerazione dell’esistenza di numerosi altri adempimenti (le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali e le altre comunicazioni) che rendono praticamente immodificabili i dati risultanti dai registri e la cui abolizione ha rappresentato sicuramente un grosso passo in avanti del legislatore fiscale sul piano della semplificazione e della reciproca fiducia tra fisco e cittadini.
 
Ma, ai fini della semplificazione e nel solco della fiducia, è stato pure consentito ai soggetti economici, evidentemente sempre nel rispetto delle norme civili e fiscali, di procedere alla tenuta (aggiornamento) ed alla conservazione dei libri in formato elettronico, con l’obbligo di procedere al loro trasferimento sul supporto cartaceo (stampa) entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Recentemente la novità Iva più significativa in tema di tenuta e conservazione dei registri previsti dal decreto istitutivo dell’Iva. Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (D.L. 148/2017 convertito con modificazioni nella legge 172/2017), infatti, aggiungendo il comma 4 quater all’articolo 7 del D.L.357 del 1994, ha introdotto una nuova ed importante semplificazione, permettendo, questa volta esclusivamente per i libri Iva, la stampa dei registri tenuti in formato elettronico e non ancora riportati su supporto cartaceo “a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza”, a condizione che, in occasione di una qualsiasi forma di controllo (accertamenti, verifiche, accessi o ispezioni), i registri risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati subito dopo la richiesta dei verificatori.
 
In pratica, fermo restando quanto già previsto (ossia che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione nei termini di legge su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi), solo per i registri Iva in formato elettronico si considera in ogni caso regolare la loro tenuta, anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo nei termini di legge, anche oltre il termine di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, a condizione che, a seguito di accertamento, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dai verificatori ed in loro presenza.
 
Evidentemente, è sempre obbligatoria e va eseguita entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, la stampa di tutti gli altri libri e registri previsti dalla normativa fiscale e civilistica, come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili, le scritture ausiliarie, i conti di mastro e le scritture di magazzino.

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