Speciale economia 2017 - Gli interessi legali tornano a salire tributi più cari se pagati in ritardo - QdS

Speciale economia 2017 – Gli interessi legali tornano a salire tributi più cari se pagati in ritardo

Salvatore Forastieri

Speciale economia 2017 – Gli interessi legali tornano a salire tributi più cari se pagati in ritardo

sabato 30 Dicembre 2017

Dal 2018 passano dallo 0,1 percento allo 0,3. Percentuale fissata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Misura dipesa dall’andamento dei titoli di Stato di durata inferiore a 1 anno e dall’aumento dell’inflazione

Si ringrazia:
– Plurimpresa
– Oranfresh
– Sac Catania
 

 
PALERMO – Questa volta gli interessi legali aumentano. La misura del tasso d’interesse legale, da diversi anni sempre in discesa, dal 2018 aumenta e passa dallo 0,1% allo 0,3%. Una vera inversione di rotta rispetto agli anni passati, collegata al rendimento medio dei titoli di Stato ed al tasso di inflazione annuo.
 
La modifica è stata stabilita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 il 15 dicembre 2017.
Così come previsto dall’articolo 2, comma 185, della legge 662/1996, se la modifica non fosse intervenuta entro il 15 dicembre, anche per l’anno successivo si sarebbe dovuta applicare la vecchia percentuale.
 
La nuova misura è dipesa, oltre che dall’andamento dei titoli di stato di durata inferiore a 1 anno, anche dall’aumento dell’inflazione dopo il periodo di stagnazione dei prezzi e di deflazione che ha caratterizzato l’economia degli ultimi anni.
L’applicazione del tasso legale degli interessi non ha solo risvolti nell’ambito delle normali obbligazioni civilistiche.
 
Interessa, infatti, anche l’ambito tributario in quanto è prevista la corresponsione degli interessi legali nelle ipotesi in cui viene chiesta la rateizzazione delle somme da pagare quando ci si
avvale dei diversi sistemi di definizione agevolata, nonchè nel caso di “ravvedimento operoso”.
 
In quest’ultimo caso, per esempio, nell’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, è previsto il pagamento della sanzione ridotta, nonchè degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione.
 
In ambito tributario, dal 2018, si registra quindi un seppur limitato aumento del carico degli interessi in caso di definizione agevolata o di pagamento tardivo.
 
La bassa misura degli interessi legali, però, come già detto in altre occasioni, se si tiene conto dell’attuale grave crisi economica e delle grosse difficoltà che i contribuenti avvertono nel pagare puntualmente il pesante carico tributario oggi esistente, non appare sufficiente.
 
Se da un lato, infatti, gli interessi pagati dallo Stato ai contribuenti in caso di tardivo pagamento dei rimborsi d’imposta sono pari al 2%, dall’altro, tutti gli interessi dovuti all’Amministrazione Finanziaria o all’Agente della Riscossione sono di gran lunga superiori e vanno dal 3,50 % al 4,50%.
 
Sono principalmente questi interessi, ed in particolare quelli che si applicano dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, gli oneri che gonfiano il debito tributario delle persone che hanno difficoltà a pagare.
 
È questo, pertanto, il vero problema della effettiva esigibilità dei crediti tributari. Speriamo che le novità introdotte l’anno scorso con il D.L. 193 del 22 Ottobre 2016 e l’istituzione di un nuovo “esattore” in ambito nazionale (in Sicilia ancora dobbiamo aspettare), Agenzia delle Entrate-Riscossione, possano servire a qualcosa.
 
Sappiamo bene, infatti, che la misura degli interessi e dell’aggio spettante all’agente della riscossione, fa lievitare vertiginosamente il debito tributario.
Una conferma di ciò la si trova nella recente concessione di una sorta di sanatoria (“Rottamazione cartelle”) che consente ai contribuenti di definire i propri debiti iscritti a ruolo dal 1^ gennaio 2000 al 30 settembre 2017 non solo senza pagare le sanzioni applicate dagli enti impositori, ma anche senza pagare gli interessi di mora che, nella maggior parte dei casi, hanno fatto aumentare a dismisura il debito originario.
 
Comunque, come già detto in altre occasioni, resta sempre un obiettivo prioritario trovare una soluzione che consenta di conciliare l’esigenza del recupero coattivo dei tributi non pagati, la tolleranza verso i contribuenti più deboli e la giusta remunerazione del costo della riscossione spettante all’agente, non mancando di ordinare ed uniformare le numerose percentuali di interessi oggi esistenti.

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