Impugnative, la Consulta si pronuncia su Testo unico edilizia - QdS

Impugnative, la Consulta si pronuncia su Testo unico edilizia

Raffaella Pessina

Impugnative, la Consulta si pronuncia su Testo unico edilizia

sabato 06 Gennaio 2018

La sentenza n. 232/2017 è stata depositata l’8 novembre scorso ma pubblicata soltanto ieri sulla Gurs. Illegittimità costituzionale rilevata per gli artt. 3, 14 e 16. “Salvo”, invece, l’articolo 11

PALERMO – È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 5 gennaio 2018 la sentenza n. 232 della Corte Costituzionale dell’8 novembre del 2017 sull’impugnativa e sul ricorso del Consiglio dei Ministri per illegittimità di alcuni articoli della legge n. 16 del 10 agosto 2016 sul recepimento del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 
In pratica si tratta di una di quelle riforme mancate che hanno caratterizzato la scorsa legislatura. In questo caso il Consiglio dei Ministri aveva impugnato gli articoli 3, 11, 14 e 16 con la motivazione che sebbene lo Statuto della Regione Sicilia attribuisca competenza legislativa in materia di urbanistica, il CdM ricorreva poiché “la stessa competenza è da esercitarsi nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato” e nel rispetto delle “c.d. norme di grande riforma economico-sociale”.
 
Il ricorso era stato notificato ad ottobre del 2016. All’udienza pubblica, la difesa statale ha insistito chiedendo l’accoglimento delle conclusioni svolte nel ricorso introduttivo e la Regione siciliana non si è costituita.
 
Ed è stato così che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità della legge n. 16 nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile senza fare salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a Via sul progetto preliminare, qualora prevista; nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che “[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda” e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell’intervento; nella parte in cui si pone “un meccanismo di silenzio-assenso decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria.
 
È stata altresì dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, commi 1 e 3 sull’inizio dei lavori in località sismiche senza la necessità della previa autorizzazione scritta, prescritta dall’art. 94 del t.u. edilizia. Invece la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto all’art. 6 della direttiva n. 92/43/Cee. Secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale, nella disposizione regionale censurata “Non si prefigura alcun superamento dei pareri mediante silenzio-assenso, in contrasto con la normativa statale di recepimento della normativa europea, in merito all’inizio di lavori edilizi nei siti di Natura 2000.

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