Consumi energia: prescrizione in 2 anni per bollette e conguagli - QdS

Consumi energia: prescrizione in 2 anni per bollette e conguagli

Michele Giuliano

Consumi energia: prescrizione in 2 anni per bollette e conguagli

venerdì 12 Gennaio 2018

La Camera ha approvato la proposta di legge per gas, acqua e luce, ora si attende il via dal Senato. È previsto il rimborso di pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio

ROMA – La Camera ha approvato la proposta di legge che punta allo stop ai maxi conguagli nel settore dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua. Le norme, che ora passano all’esame del Senato, introducono nei contratti di fornitura di questi servizi un termine di prescrizione di 2 anni, invece dei 5 attualmente previsti. La proposta di legge reca “Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici” e porta, come detto, l’attuale periodo di prescrizione dei conguagli da 5 a 2 anni.
 
Vale per le fatture emesse nei confronti dell’utente domestico e delle microimprese. La proposta prevede il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Come si legge nel dossier pubblicato sul sito della Camera, la proposta approvata prevede che in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di 2 anni e qualora l’autorità competente abbia aperto un procedimento per l’accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo, si introduce il diritto dell’utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall’Autorità per l’energia) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore.
 
È garantito il diritto dell’utente, in ogni caso, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. Per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla proposta, questa è limitata alle fatture la cui scadenza sia successiva alla data di entrata in vigore della legge per il settore elettrico; successiva all’1 gennaio 2019 per il settore gas e all’1 gennaio 2020 per l’acqua. La prescrizione delle bollette seguirà dunque due canali: sarà di 5 anni, come ora, per quelle mensili, bimestrali o trimestrali, mentre per le bollette emesse per effettuare i conguagli cadranno in prescrizione dopo 2 anni.
 
Spiega la Legge per tutti: “In verità, a leggere bene la norma, – spiega il sito internet di informazione e consulenza legale in favore dei consumatori ‘La legge per tuttì – ci si accorge che il testo non parla di modifica dei termini di prescrizione. La nuova legge dice solo che l’emissione di conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai principio di buona fede, correttezza e lealtà. La conseguenza è sempre la stessa: la bolletta non va pagata. Ma se la prescrizione ha un effetto immediato e automatico, in questo caso sarà necessario ricorrere al giudice”. La proposta prevede poi che l’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
 
Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle misure finalizzate a incentivare l’autolettura, senza oneri a carico dell’utente.”Un passo avanti rispetto al fenomeno intollerabile dei maxi conguagli – afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori –. Recepite alcune delle nostre richieste, come l’abrogazione del comma che consentiva, con clausola specificatamente approvata per iscritto, fatture per periodi maggiori di due anni, cosa che avrebbe vanificato quanto di buono prevede la legge stessa. Restano però alcune lacune”.

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