Detrazione Iva, dopo le limitazioni del Dl 50/17 una soluzione che dà respiro ai contribuenti - QdS

Detrazione Iva, dopo le limitazioni del Dl 50/17 una soluzione che dà respiro ai contribuenti

Salvatore Forastieri

Detrazione Iva, dopo le limitazioni del Dl 50/17 una soluzione che dà respiro ai contribuenti

martedì 30 Gennaio 2018

La circolare n. 1/18 dell’Agenzia delle Entrate, prevede un’interpretazione estensiva ed orientata verso le regole europee. L’anno dell’esigibilità non è più un termine invalicabile e c’è la possibilità di fare una dichiarazione integrativa

PALERMO – È stato un duro colpo alla semplificazione ed al rapporto di fiducia fisco e contribuenti la limitazione della detrazione IVA stabilita dall’articolo 2 del D.L. 50 del 24 aprile 2017.
 
Parliamo della stretta sui termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, una novità che può addirittura comportare, in considerazione del tempo estremamente limitato concesso ai contribuenti per portare a termine tutte le operazioni che conducono alla detrazione, la perdita di una sensibile fetta della detrazione stessa.
 
Si tratta di una modifica normativa che fa pure emergere un forte contrasto non solo con i principi dell’Unione Europea che mirano a realizzare in ogni caso la neutralità dell’IVA, ma anche con gli obiettivi di semplificazione e di tax compliance tanto sbandierati a tutti i livelli, nonchè con lo Statuto dei Diritti del Contribuente visto che, in palese violazione dell’articolo 3 della legge 212/2000 e quindi con un evidente effetto retroattivo, le nuove disposizioni sulla detrazione IVA e sulla registrazione della fatture passive, in vigore dal 24 aprile 2017, hanno riguardato anche i documenti ricevuti a partire dal 1^ gennaio dell’anno scorso.
 
Le maggiori difficoltà hanno riguardato la necessità di conciliare le precedenti norme con quelle più attuali per i documenti che si sono venuti a trovare “a cavallo” tra i due criteri di detrazione dell’IVA.
 
Ricordiamo che, prima della nuova disposizione, gli imprenditori, gli artisti ed i professionisti (titolari di partita IVA) potevano esercitare il diritto alla detrazione “… al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione (momento dell’esigibilità, n.d.r.) è sorto …”. Non appare superfluo osservare pure che, trattandosi di detrazione, quanto più tardi il contribuente esercita il suo diritto, tanto più tardi l’Amministrazione Finanziaria ne subisce gli effetti (credito, compensazione o rimborso).
 
Ora, invece, forse a causa del timore del Legislatore che un termine lungo possa favorire l’ottenimento di crediti non spettanti, con la modifica dell’articolo 19 del D.P.R. 633/72, la detrazione può essere esercitata “.. al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto…”.
 
In pratica, da un termine molto ampio (si poteva arrivare addirittura a più di tre anni), si è arrivati ad un termine molto breve (entro il termine della dichiarazione IVA, ossia il 30 aprile e cioè pochi mesi).
 
Ricordiamo pure che, con la stessa disposizione, ossia sempre con l’articolo 2 del D.L. 50/2017, è stato modificato anche l’articolo 25 del D.P.R. 633, riguardante la registrazione delle fatture passive.
 
Prima della modifica, le fatture passive e le bollette doganali ricevute potevano essere registrate, semplicemente, “anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta”.
Ora, invece, la registrazione deve avvenire “.. anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura …”.
 
Le due modifiche apportate dal D.L. 50 (all’articolo 19 ed all’articolo 25), tuttavia, potrebbero apparire contraddittorie.
Da un lato, infatti, la nuova formulazione dell’articolo 19 stabilisce, come termine invalicabile per la detrazione, il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile) successiva all’anno in cui il diritto (ossia l’esigibilità) è sorto.
 
Dall’altro, la nuova formulazione dell’articolo 25 permette la registrazione delle fatture entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale relativa all’anno nel quale il documento è pervenuto al cessionario o committente.
 
Quindi, se è vero, come è vero, che per la detrazione occorre la presenza della fattura registrata, applicando il nuovo articolo 19 non rientrerebbero nel diritto alla detrazione tutte le fatture relative ad operazioni per le quali il diritto (l’esigibilità) è sorto in un anno, ma le fatture arrivano al destinatario e sono registrate (legittimamente) in un anno successivo.
 
Una mancanza di coordinamento di norme che, purtroppo, accade troppo spesso e che nuoce fortemente alla compliance.
Questa volta, però, si registra un importantissimo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale, con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, con una interpretazione estensiva seppure suffragata dalle regole generali dell’Unione Europea, non solo risolve il problema, ma da pure maggiore respiro ai fini della detrazione dell’IVA da parte dei soggetti aventi diritto.
 
Secondo l’Agenzia, per il coordinamento delle due norme occorre ispirarsi ai principi dettati dall’Unione Europea e declinati dalla Corte di Giustizia. Secondo la giurisprudenza dei Giudici Europei, infatti, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito:
a) presupposto sostanziale dell’operazione
b) presupposto formale del possesso di una valida fattura di acquisto.
 
L’applicazione di tale principio fa sì che, ai fini del coordinamento delle norme interne (articolo 19 e articolo 25 del D.P.R. 633/72), si debba considerare, come dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione, il verificarsi della duplice condizione dell’esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura redatta in conformità dell’articolo 21.
 
La detrazione può essere operata, previa registrazione della fattura, al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui entrambi i menzionati presupposti si sono realizzati.
 
Praticamente, secondo l’Agenzia delle Entrate, in aderenza ai principi comunitari, il diritto alla detrazione può essere esercitato, dopo il verificarsi del momento dell’esigibilità, nell’anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso del documento, annota il medesimo in contabilità ai sensi dell’articolo 25, facendolo confluire nella liquidazione periodica.
 
In questo modo, volendo fare un esempio concreto,
1 – se si tratta di fatture con momento impositivo ed esigibilità nel 2017, ricevute pure nel 2017, la detrazione può avvenire:
a) nella liquidazione mensile relativa al mese di dicembre 2017, ossia entro il 16 gennaio 2018, previa registrazione della fattura secondo le regole ordinarie;
b) nella dichiarazione annuale del 2017 (ossia nella dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2018) previa registrazione in un’apposita sezione del registro acquisti dell’anno 2017.
2 – se si tratta di fatture con momento impositivo ed esigibilità nel 2017, ma ricevute nel 2018, la detrazione può avvenire:
a) in una delle liquidazioni del 2018, previa registrazione in tale anno;
b) nella dichiarazione annuale del 2018 (ossia nella dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2019) previa registrazione in un’apposita sezione del registro acquisti dell’anno 2018.
Quindi, l’anno dell’esigibilità, non è più un termine invalicabile.
 
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate, però, è necessario essere in grado di dimostrare la data di ricezione della fattura, dalla quale scaturisce il differimento del termine di detrazione, dato che può emergere anche da una corretta tenuta della contabilità tale da consentire all’Amministrazione Finanziaria di verificare il corretto susseguirsi delle registrazioni dei documenti.
 
Ma c’è di più. Sempre secondo quanto previsto in circolare, anche quando la detrazione non dovesse essere operata nei termini e secondo le disposizioni prima citate, il contribuente può sempre rimediare presentando una dichiarazione “integrativa a favore” entro i termini previsti dall’articolo 8 del D.P.R. 322/1998, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (termine di decadenza ex art.57 del D.P.R. 633/72).
 
Un plauso, quindi, all’Agenzia delle Entrate che con questa circolare non solo ha reso più sereno lo svolgimento delle procedure di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, ma ha fornito chiarimenti anche con riguardo ad altri punti critici, come quelli riguardanti la detrazione in presenza di “split payment” ed in caso di applicazione del particolare regime “per cassa”.

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