Cooperative, ecco le novità della Legge di Bilancio 2018 - QdS

Cooperative, ecco le novità della Legge di Bilancio 2018

Redazione in collaborazione con Unci Agroalimentare

Cooperative, ecco le novità della Legge di Bilancio 2018

Tutti i provvedimenti introdotti dalla legge di bilancio 2018

La legge di bilancio 2018, recentemente approvata dal Parlamento, introduce provvedimenti particolarmente importanti per la vita delle imprese cooperative.
 
GOVERNANCE
 
La prima novità riguarda la “governance” delle società cooperative.
L’Articolo 2382, ai commi 2 e 3, prevede che l’amministrazione della società dovrà essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.
Sia per le cooperative costituite in forma di s.p.a. che di s.r.l., dunque, non sarà più possibile nominare un amministratore unico.
Per le s.r.l. cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro, è altresì previsto un limite alla nomina degli amministratori, per un periodo non superiore ai tre esercizi.
Gli Amministratori, salvo diversa disposizione dello Statuto, sono rieleggibili e revocabili dall’Assemblea in ogni momento.
 
PRESTITO SOCIALE
 
Il provvedimento che riguarda la definizione di nuove norme che disciplinano il prestito sociale, finalizzate ad assicurare maggiori tutele ai soci prestatori, è contenuto nell’Articolo 1, commi 238/243. I provvedimenti attuativi sono soprattutto in capo al CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), che dovrà deliberare in tema di:
– limiti di raccolta del prestito in relazione al patrimonio netto della cooperativa;
– forme di garanzia, alcune delle quali richiamano istituti già disciplinati da Banca d’Italia (garanzie finanziarie personali o reali ovvero schemi di garanzia, anche consortili, promossi dalle società cooperative), altre rappresentano vere e proprie novità, quali la costituzione di un patrimonio separato. Si tratta di garanzie chiamate a tutelare importi pari al 30% del prestito versato dai soci alle cooperative che abbiano una raccolta eccedente i 300.000 € e superiore all’ammontare del patrimonio netto;
– obblighi di informazione e di pubblicità in capo alle cooperative al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
– modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio per le cooperative che raccolgano importi considerevoli di prestito o che eccedano il doppio del patrimonio;
– regimi transitori volti a consentire un adeguamento ordinato alle nuove disposizioni da parte delle cooperative.
Vi sono poi provvedimenti attuativi lasciati alla competenza del MiSE su materie quali:
– le forme e le modalità di controllo e monitoraggio sul rispetto delle norme concernenti le suddette forme di garanzia;
– l’implementazione del verbale di vigilanza ai fini dell’osservanza delle disposizioni concernenti il prestito sociale;
 
VIGILANZA E FALSE COOPERATIVE
 
La nuova Legge di Bilancio introduce anche norme inerenti le false cooperative e sono contenute nell’ Articolo 1, comma 936.
Queste sono tese a contrastare il fenomeno delle false cooperative e sono propedeutiche alla riforma delle forme di vigilanza e controllo sulle cooperative.
Le disposizioni stabiliscono sanzioni particolarmente gravi per le cooperative che si sottraggano alla vigilanza o che non rispettino le finalità mutualistiche (cancellazione dall’Albo delle cooperative, scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici). Si prevedono sanzioni anche nel caso di mancata ottemperanza alla diffida operata dai revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.
Si dispone che lo scioglimento di una cooperativa debba essere sempre comunicato all’Agenzia delle entrate allo scopo di contrastare, in particolare, il fenomeno delle cooperative che nascono e si estinguono in tempi rapidi per evitare controlli di ogni tipo ed eludere gli obblighi di legge.
Si riforma complessivamente la sanzione della gestione commissariale introducendo, tra l’altro, la figura del commissario ad acta per le irregolarità minori. Infine, si modificano le norme civilistiche allo scopo di eliminare le figure dell’amministratore unico o degli amministratori senza scadenza di mandato.
Si tratta di istituti per i quali non si richiedono espressamente decreti ministeriali attuativi, ma la loro complessità renderà comunque necessario pronunciamenti da parte del MiSE, sia per dare istruzioni ai fini dell’adeguamento alle nuove norme sugli amministratori, sia per applicare correttamente le sanzioni così come sono state riformulate.
 
ASSUNZIONI
 
 
La Legge di Bilancio prevede anche Bonus relativi alle assunzioni.
Il Bonus Sud riguarda giovani fino a 35 anni oppure, se di età superiore, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il contributo massimo di può arrivare a 8.060 euro. L’assunzione deve essere a tutele crescenti.
La Legge di Stabilità 2018 (comma 893) prevede che l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) sia al 100%.
 
Nelle altre Regioni d’Italia, la legge di stabilità ha previsto uno sgravio per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato pari al l 50%, fino a un tetto di massimo 3mila euro.
I soggetti beneficiari hanno un ’età massima è di 35 anni per il solo periodo del 2018, poi ritorna ai giovani trentenni.
Quindi tutto a partire dal 1° gennaio 2018 per i datori di lavoro che intendono assumere giovani, disoccupati e donne.
Sono state inoltre introdotte anche agevolazioni per le cooperative che assumono donne e rifugiati, così come è stato prorogato lo sgravio fiscale del bonus sud e per l’assunzione di giovani apprendisti.
L’agevolazione per imprese consiste in uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione di contributi e premi Inail, per un importo massimo di 3.250 euro all’anno e per una durata complessiva di tre anni, pari a 36 mesi.
Il bonus spetterà per le assunzioni effettuate da datori di lavoro del settore privato che, nei sei mesi precedenti non abbiano effettuato licenziamenti individuali o collettivi nell’unità produttiva di riferimento.
Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1.01.2018 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31.12.2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, si applica, per un periodo massimo di 36 mesi un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e alle suddette lavoratrici assunti.
Si accede al Bonus con le seguenti caratteristiche di contrattuali:
– assunzione stabile con contratto a tempo indeterminato;
 
– trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine;
 
– prosecuzione di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato stabilita nel 2018 ma soltanto a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.
 
INDENNITA’ PER LE COOPERATIVE DI PESCA
 
E’ prevista un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, per dipendenti da imprese della pesca marittima (Art. 1, cc. 121, 135), al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
A decorrere dall’anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d’anno.

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