Voto per corrispondenza per gli italiani residenti all'estero - QdS

Voto per corrispondenza per gli italiani residenti all’estero

redazione

Voto per corrispondenza per gli italiani residenti all’estero

sabato 24 Febbraio 2018

Istituita una “Circoscrizione Estero”, prevista dall’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle due Camere. In totale secondo la legge Tremaglia, saranno eletti 18 parlamentari, 12 deputati e sei senatori

CATANIA – I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali, votano per corrispondenza. Con questo obiettivo è istituita una circoscrizione Estero, prevista dall’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere.
Il voto per corrispondenza degli italiani all’estero è previsto anche per i referendum abrogativi e confermativi, disciplinati rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
 
Nella circoscrizione Estero istituita per l’elezione delle Camere sono eletti diciotto parlamentari, dodici deputati e sei senatori. I seggi, detratti dal numero complessivo di 630 per la Camera e di 315 per il Senato costituzionalmente assegnati – come espressamente stabilito dagli articoli 56 e 57 della Costituzione – sono riservati ai rappresentanti eletti dagli italiani all’estero con le modalità previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.
 
Quella del voto per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto. In alternativa il cittadino italiano residente all’estero può optare, entro il termine fissato dalla legge, per votare in Italia, presso le sezioni elettorali del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, per i candidati che si presentano nelle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale. L’opzione si esercita con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
 
La Circoscrizione estero è suddivisa in quattro ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.
 
Invio delle schede agli elettori all’estero
Entro 18 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale in Italia, le ambasciate e i consolati inviano agli elettori presenti nella loro giurisdizione un plico elettorale che contiene:
– una lettera informativa;
– una copia della normativa;
la lista dei candidati delle elezioni parlamentari (non inclusa in caso di referendum);
– il certificato elettorale;
– la scheda elettorale (oppure, in caso di più votazioni contemporanee, una scheda diversa per ogni tipo di votazione);
– la busta interna (completamente bianca ed anonima) dove inserire solo la scheda votata (o le schede in caso di più votazioni contemporanee);
– una busta pre-affrancata, in cui va inserita la busta interna bianca (sigillata e contenente solo la scheda o le schede votata/e) e il tagliando del certificato elettorale, con l’indirizzo dell’ufficio consolare a cui l’elettore deve reinviare la scheda votata.
 
Se entro 14 giorni dal voto nazionale l’elettore non ha ancora ricevuto il plico, può richiedere l’invio o consegna di un secondo plico.
Il voto può essere espresso solo con una penna con inchiostro di colore nero o blu (e non con la matita copiativa come in Italia).
Entro il giovedì precedente al voto nazionale, le ambasciate spediscono in Italia per via aerea e valigia diplomatica le buste ricevute dagli elettori. Le buste pervenute in ritardo e quelle avanzate devono essere immediatamente incenerite.
 
Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni.
Dove si verifichino queste situazioni che non consentono l’esercizio del voto per corrispondenza, vengono adottate le misure organizzative per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti in tali Stati di votare in Italia. A tali elettori viene inviata, da parte dei comuni nelle cui liste sono iscritti, una cartolina con l’avviso relativo alla data e agli orari per l’esercizio del voto in Italia.
 
A partire dal 2016, la possibilità di voto dall’estero è stata estesa anche agli italiani che si trovano temporaneamente fuori dall’Italia per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni o del referendum (ovvero chi vi soggiorna per meno di 12 mesi e non è iscritto all’AIRE). Se interessato ad avvalersi di questa opzione di voto, il cittadino deve inviare apposita richiesta al comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali entro i termini previsti dalla legge. Come ricorda il ministero dell’Interno, «il modello deve pervenire al Comune entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione, e cioè entro il 31 gennaio 2018». Con questa richiesta, in pratica, gli elettori che si trovano temporaneamente in un altro Stato possono essere ammessi a votare nella circoscrizione estero insieme con gli italiani residenti all’estero iscritti all’Aire.

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