Whistleblowing, ampia tutela ai dipendenti che denunciano - QdS

Whistleblowing, ampia tutela ai dipendenti che denunciano

Serena Giovanna Grasso

Whistleblowing, ampia tutela ai dipendenti che denunciano

venerdì 23 Marzo 2018

In base alla Legge 179/2017 i lavoratori che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro non possono essere soggetti a sanzioni, demansionamenti, né essere licenziati o trasferiti. Gli atti discriminatori della Pa sono nulli e il segnalante licenziato ha diritto a reintegro e risarcimento 

PALERMO – Grazie alla Legge numero 179 del 30 novembre 2017, in materia di whistleblowing (letteralmente rivelazione di illeciti), i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro vengono tutelati dall’ordinamento.
 
Le nuove norme modificano l’articolo 54 bis del testo unico sul Pubblico impiego, stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente o all’Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.
 
L’eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall’interessato ai sindacati. Spetta poi all’amministrazione l’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente comunque sono nulli. Il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
 
Inoltre, il dipendente che effettua la segnalazione deve esporsi: infatti, non sono ammesse segnalazioni anonime. Al contempo, però, il dipendente risulta ampiamente tutelato, poiché è vietato rivelarne l’identità. La segnalazione risulta anche sottratta all’accesso previsto dall’articolo 22 della legge numero 241 del 7 agosto 1990. Ad ogni modo, in caso di processo penale, il segreto sul nome non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari.
 
L’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre, l’Autorità nazionale anticorruzione applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.
 
Le suddette tutele si applicano tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, e si applica pure a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa. Inoltre, anche al settore privato, stabilendo che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del decreto 231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano previsti il divieto di atti di ritorsione o discriminatori e specifici canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità. Almeno uno dei canali in questione deve prevedere modalità telematiche.
 
I modelli dovranno anche adottare sanzioni nei confronti di chi viola la tutela del segnalante e di chi effettua segnalazioni infondate. Infine, vale anche per il settore privato la nullità del licenziamento ritorsivo e di ogni altra misura discriminatoria.

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