Occupazione, circolare dell'Inps ecco gli sgravi per le assunzioni - QdS

Occupazione, circolare dell’Inps ecco gli sgravi per le assunzioni

Michele Giuliano

Occupazione, circolare dell’Inps ecco gli sgravi per le assunzioni

giovedì 05 Aprile 2018

Limite di 3mila €/anno: possono assumere imprese, liberi professionisti, associazioni e fondazioni. Riduzione dal 50 al 100% per tre anni per chi assume a tempo indeterminato

PALERMO – Nuovi sgravi per chi assumerà giovani a tempo indeterminato. Una circolare dell’Inps, pubblicata nelle scorse settimane, ne regolamenta la fruizione. Sarà possibile fruire della riduzione del 50 o del 100% dei contributi per un periodo di tre anni fino ad un massimo di 3.000 euro annui.
 
L’esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (35 per le assunzioni effettuate nel 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
 
Sarà possibile fruire del finanziamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, e sempre nel limite massimo di 3 mila euro su base annua, quando le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
 
I lavoratori assunti dovranno essere inquadrati con la qualifica di operai, impiegati o quadri. Tutte le informazioni sono contenute nella Circolare Inps n. 40 del 2 marzo scorso. L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.
In particolare, possono usufruirne i datori di lavoro imprenditori, cioè chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Rientrano tra i datori di lavoro anche gli enti pubblici economici (Epe), in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore. Sono altresì da ricomprendere tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale.
 
Ancora, i datori di lavoro non imprenditori, come, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali. Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio: le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le accademie e i conservatori statali, nonché le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le comunità montane, le comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni; le università; gli Istituti autonomi per case popolari e gli Ater comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
 
In generale, il beneficio in discussione è stato pensato perché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, quindi come intervento potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, in modo da non determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche.

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