Product Governance and Compliance Aspetcs per clienti italiani - QdS

Product Governance and Compliance Aspetcs per clienti italiani

Redazione in collaborazione con Studio Legale Capizzi

Product Governance and Compliance Aspetcs per clienti italiani

MiFID II (Market in Financial Instruments directive)

La Direttiva comunitaria 2014/65/UE , meglio nota come MiFID II (Market in Financial Instruments directive), introdotta in italia dal D. Lgs. 129/2017 a modifica il T.U.F. testo unico della finanza, in vigore dal 3 gennaio 2018 riforma profondamente i presidi a protezione dell’investitore e l’assetto dei mercati finanziari.
 
I lavori di riforma, che hanno richiesto ben 4 anni per la sua stesura, coinvolgendo 31 Stati dell’area economica europea di cui 28 membri Ue oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, hanno introdotto importanti innovazioni nella regolamentazione dei servizi di investimento e nella consulenza finanziaria, aggiornando le regole esistenti per tenere il passo con gli sviluppi tecnologici oltre che, soprattutto, con le necessità e le esigenze di tutela dei risparmiatori.
 
Si tratta dell’evoluzione della precedente disciplina, la MiFID, con il precipuo scopo di aumentare la tutela per gli investitori grazie ad un maggior numero di informazioni e nuove imposizioni per le imprese e per gli intermediari finanziari (Istituti Bancari, Società di gestione del risparmio ed di intermediazione mobiliare), anche attraverso la promozione di una maggiore trasparenza ed una maggiore efficienza sui mercati finanziari, al fine di aumentare la fiducia degli investitori, fiducia messa a dura prova dalle crisi che hanno colpito negli ultimi anni i mercati finanziari.
 
Molteplici sono le novità introdotte ed in vigore dal 3 gennaio scorso ma tutte volte, anche attraverso regole più stringenti in materia di incentivi, conflitti di interesse e best execution, alla migliore e maggiore tutela dei clienti investitori. Tra queste, certamente, l’istituto su cui poniamo oggi l’attenzione è quello della product governance. Si tratta di una serie di previsioni tese ad imporre agli intermediari, ancorché ai produttori, un assetto organizzativo e regole di comportamento relative alla creazione, offerta e distribuzione dei prodotti finanziari nei confronti degli investitori.
1. I produttori sono tenuti ad individuare, già dal momento dell’approvazione del prodotto, il mercato di riferimento, il c.d. target market, individuare cioè i clienti finali per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto è compatibile e nei cui confronti può essere destinato. Allo stesso tempo, i produttori dovranno individuare il target market negativo, i clienti per i quali assolutamente il prodotto non può essere pensato né proposto, non essendo ritenuto adatto.
2. Queste info dovranno, poi, essere messe a disposizione dei distributori che dovranno essere in grado di comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari che decideranno di offrire in vendita, i rischi connessi e la struttura dei costi. Anche i distributori dovranno, poi, individuare un target market di riferimento più concreto e attuale rispetto a quello già individuato dai produttori, anche sulla base delle informazioni fornite dai loro clienti.
 
Avv. Cinzia Capizzi
(1.4 – continua) 

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