Assegno di ricollocazione: al via anche in Sicilia dal 3 aprile - QdS

Assegno di ricollocazione: al via anche in Sicilia dal 3 aprile

Michele Giuliano

Assegno di ricollocazione: al via anche in Sicilia dal 3 aprile

giovedì 12 Aprile 2018

Nel Jobs Act previsto un voucher per formare il disoccupato che dovrà essere aiutato a trovare lavoro. Ci sarà un “servizio personalizzato e intensivo” di assistenza anche nei Cpi 

PALERMO – Ha preso il via da qualche giorno l’assegno di ricollocazione, il voucher con cui lo Stato finanzia i programmi di formazione per disoccupati. L’ammortizzatore sociale, introdotto dal Jobs Act, punta ad aiutare le persone senza lavoro nella ricerca di un’occupazione, offrendo un servizio personalizzato e intensivo di assistenza nei Centri per l’impiego, agenzie per il lavoro accreditate e fondazione consulenti del lavoro.
 
A gestirlo è l’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per ottenere il voucher, le strutture chiamate alla ricerca di un impiego per chi lo richiede dovranno trovare al disoccupato un contratto a tempo indeterminato, o a termine di 6 mesi (da 3 a 6 mesi in Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) o un contratto part-time al 50%: un tutor seguirà infatti il disoccupato, proponendogli un programma di ricerca intensiva di una nuova occupazione.
 
Il destinatario dell’assegno dovrà svolgere le attività individuate dal tutor e accettare le offerte di lavoro congrue, come definite all’articolo 25 del decreto legislativo 150/2015. Un eventuale rifiuto ingiustificato da parte del soggetto farà scattare dei meccanismi di graduale riduzione delle misure di sostegno al reddito. Il servizio sarà sospeso se la persona ottiene un’assunzione in prova o a tempo determinato e riprenderà nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore a sei mesi. L’assegno può essere richiesto dalle persone disoccupate che ricevono la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) da più di 4 mesi e i beneficiari del Reddito di inclusione (Rei).
 
Nel caso di Cassa integrazione sarà possibile richiederlo nel caso in cui l’accordo sindacale si sia concluso con un piano di ricollocazione. L’ammontare dell’assegno dipende invece dal livello di occupabilità della persona. Quindi, maggiore è la sua distanza dal mercato del lavoro, più alto sarà l’assegno e quindi più forte il sostegno per reinserirsi. I valori minimi e massimi che si possono ottenere combinando questi due criteri vanno da mille a 5 mila euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).
 
La sperimentazione prevede l’applicazione di tutte le regole previste dal modello: affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno e proposta di un programma di ricerca intensiva di una nuova occupazione; impegno della persona a svolgere le attività individuate dal tutor e ad accettare le offerte di lavoro congrue, come definite all’articolo 25 del decreto legislativo numero 150/2015.
 
Un eventuale rifiuto ingiustificato farà scattare dei meccanismi di graduale riduzione delle misure di sostegno al reddito (cosiddetti “meccanismi di condizionalità”), articolo 21, commi 7 e 8, del decreto legislativo 150/2015; sospensione del servizio se la persona ottiene un’assunzione in prova o a tempo determinato e ripresa del servizio nel caso in cui se il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore a sei mesi; una sola possibilità di cambiare l’ente che eroga il servizio di assistenza, fino a quando non viene proposta l’offerta di lavoro.

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