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Rottamazione-bis delle cartelle, tutto quello che c’è da sapere

Elettra Vitale

Rottamazione-bis delle cartelle, tutto quello che c’è da sapere

sabato 30 Giugno 2018

Entro lunedì l’Agenzia della riscossione invierà l’esito della richiesta di accesso all’agevolazione. Cinque le rate previste per i carichi relativi al 2017, tre per i debiti ante 2016 

ROMA – Lunedì 2 Luglio scade il termine ultimo entro il quale l’Agente della riscossione dovrà presentare ai debitori le somme dovute in relazione alla richiesta d’accesso alla cosiddetta “rottamazione bis”.
Con tale termine si fa riferimento alla seconda versione del processo di rottamazione cartelle previsto dall’articolo 1 del decreto legge n.148 del 2017.
 
Si tratta di un’agevolazione per i cittadini che hanno debiti pendenti con l’Erario, prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 e tramite la quale i contribuenti che ne hanno fatto richiesta possono dilazionare gli importi dovuti, con vantaggi non indifferenti.
 
Si tratta di una manovra, infatti, che prevede il pagamento delle somme solo a titolo di capitale, di interessi legali e di aggio della riscossione. Accendo alla misura, dunque, non sarà necessario pagare le sanzioni tributarie né tantomeno gli interessi di mora. Sono incluse anche le multe, ovvero sanzioni amministrative relative a una violazione del Codice della strada. In questo caso specifico, però, sarà possibile ottenere semplicemente uno sconto sugli interessi dovuti.
 
Sebbene tale provvedimento rappresenti un’ottima soluzione per i debitori, esistono delle regole ben precise sull’ammissibilità dell’accesso alla misura e sulle somme per le quali è possibile richiedere l’agevolazione. Sono infatti comprese nel beneficio tre tipologie di soggetti: coloro che hanno pendenze fino alla data del 31 dicembre 2016 ma che non sono riusciti ad accedere alla prima versione della rottamazione; i debiti relativi sempre al 2016 per i quali il contribuente ha ricevuto un avviso di mancato pagamento di tutte le rate con scadenza nello stesso anno (i cosiddetti “ripescati”) e, infine, i carichi compresi tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2017. A chi ha presentato più domande di adesione per carichi diversi l’Agenzia invierà un’unica comunicazione con tutte le scadenze e gli importi per ciascuna richiesta.
 
Sono ammesse tutte le tipologie di entrate, fatta eccezione per le somme che devono essere pagate in seguito a un processo penale o una condanna della Corte dei conti, le cifre dovute in seguito ad illegittima appropriazione di aiuti di Stato e, infine i dazi, le accise e l’Iva relative alle importazioni.
 
Un altro indiscusso vantaggio della rottamazione bis è rappresentato dal fatto che, l’agente di riscossione, nel momento in cui dà il via libera al contribuente per accedere alla misura, non potrà più avviare azioni esecutive, ipoteche o fermi amministrativi se non è stato ancora emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati o, ancora, se non è ancora avvenuto il primo incanto con esito positivo.
 
Lunedì, insieme alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, i cittadini richiedenti riceveranno anche i bollettini per pagare le rate, le quali avranno una scadenza e una dilazione differenziata a seconda di quanto è “vecchio il debito”. Nel caso di carichi relativi al 2017 sarà possibile suddividere il pagamento in cinque rate che scadranno rispettivamente: il 31 luglio, l’1 ottobre, il 31 ottobre, il 30 novembre e il 28 febbraio 2019. Nel caso di debiti riferiti al periodo compreso tra il 2000 e il 2016, invece le rate sono solo tre: 31 ottobre, 30 novembre del 2018 e 28 febbraio 2019.
 
In ogni caso il 31 luglio 2018 è anche la il termine ultimo per estinguere le rate scadute e non pagate ante 2016. L’accesso alla sanatoria rottamazione bis è, infatti, strettamente vincolato al pagamento di queste ultime, pena la decadenza dell’accesso al beneficio. Inoltre, omettendo il pagamento della prima rata decade il diritto di agevolazione precedentemente notificato, sebbene sarà possibile mantenere la dilazione precedentemente stabilita.
 
In particolare è specificato che “in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione”.
 
Quest’ultimo passaggio è molto importante, in quanto la comunicazione di liquidazione delle somme dovute è, di fatto, l’unico atto che può essere contestato. Entro 60 giorni, dunque, sarà possibile rigettare, in misura totale o parziale, la formula agevolata prevista o, ancora, contestare un errore nel calcolo delle cifre previste.

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