Les juges sont la bouche de la loi - QdS

Les juges sont la bouche de la loi

Carlo Alberto Tregua

Les juges sont la bouche de la loi

martedì 03 Luglio 2018

Certezza e incertezza del diritto

Un vecchio brocardo ricorda che “I giudici sono la bocca della legge”, cioè la devono applicare tout court. Ma così non avviene per il semplice motivo che il legislatore è caotico, approva leggi contrastanti, scorbutiche, oscure, tali che costringono i giudici a difficili interpretazioni, spesso opposte.
Questo è il contrario della certezza del diritto ed il contrario di una giustizia giusta ed equa, con la conseguenza che per fatti analoghi vi sono sentenze contrastanti in tutte le branche della Giustizia: civile, penale, amministrativa e fiscale.
Come può un cittadino confidare nella Giustizia se può essere destinatario di sentenze molto diverse? Questo comporta perdita di fiducia nelle istituzioni anche perché le sentenze definitive arrivano mediamente dopo otto/dieci anni. Nel settore civile e amministrativo, il ritardo delle sentenze crea nocumento anche all’economia e favorisce chi ha torto, perché dalla dilazione spera di ottenere un rinvio del conto da pagare.
 
Nel settore penale la situazione è ben più grave, soprattutto quando vengono rivolte accuse a cittadini presuntivamente innocenti fino a sentenza definitiva passata in giudicato, sentenze che poi vengono annullate da assoluzioni che arrivano, anche in questo caso, dopo otto/dieci anni.
La privazione della libertà personale è l’estremo di una procedura, non dovrebbe essere uno strumento della stessa. La risonanza mediatica che c’è quando viene indagato e imputato un personaggio noto è favorita da una stampa che si dimentica il Testo unico dei doveri dei giornalisti del 26 gennaio 2017.
E poi, nel processo penale non vi è par condicio tra accusa e difesa, se non teorica. Si dice che il pubblico ministero rappresenti l’interesse generale e il collegio di difesa l’interesse di parte. Se così, la riforma del rito di tipo americano è stata italianizzata proprio per consentire che una parte giocasse con le briscole e l’altra con le scartine.
Ancora, i pubblici ministeri sono colleghi dei giudici per le indagini preliminari e dei magistrati giudicanti. Questo qualche volta falsa il rito, salvo quando a presiedere i collegi vi sono giudici veramente imparziali e terzi, che sono i casi più frequenti.
 
Vi è un altro aspetto negativo e cioè che spesso i processi si fanno nelle televisioni e si riportano sui giornali con chiacchiericci di questo e di quello. Cosicché l’opinione pubblica è invitata a far parte del “collegio giudicante” e condanna o assolve indipendentemente dalle risultanze processuali.
È vero che le ordinanze del Gip quasi sempre conformi alle richieste dei Pm, sono poi vagliate dal Tribunale del riesame – severo e formato da giudici di grande rilievo, che spesso annullano tali ordinanze – ma è anche vero che per arrivare a questo risultato il cittadino resta sulla graticola per lungo tempo e spende per onorari e accessori.
Questo processo penale è iniquo anche perché non prevede il rimborso delle spese sostenute dal cittadino, in caso di assoluzione, mentre prevede che esso debba pagare le spese di giustizia in caso di condanna.
I tribunali sono intasati da 9 milioni di cause mentre il legislatore non riesce a riformare le leggi per deflazionare tale numero. Basterebbe copiare i riti di altri Paesi, ove la giustizia funziona e i tempi sono decisamente adatti allo stretto necessario.
 
Non risulta che il Consiglio superiore della magistratura controlli costantemente il rapporto tra le indagini iniziate dalle singole Procure e dai singoli pubblici ministeri e le condanne o le assoluzioni. C’è un Pm di Napoli che ha aperto centinaia di fascicoli, utilizzando la Polizia giudiziaria per le indagini, ma non è quasi mai riuscito a concludere positivamente quanto iniziato con la condanna.
È la condanna definitiva che misura la qualità dell’inchiesta e anche la capacità valutativa del Pm e del suo Procuratore capo. Sembra, invece, che tutto si risolva nella fase delle indagini preliminari e della richiesta al Gip di rinvio a giudizio. Come vada poi il processo importa meno.
È vero che il cittadino assolto in via definitiva poi chiede e ottiene il risarcimento del danno subito: reputazionale, biologico, d’immagine, ambientale, esistenziale. è anche vero che esiste la legge Pinto (89/01) che risarcisce il danno quando il processo dura oltre tre anni. Ma tutto questo non basta al cittadino ingiustamente messo alla gogna.

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