Affitti brevi, il termine per l'invio dei dati 2017 slitta al 20 agosto - QdS

Affitti brevi, il termine per l’invio dei dati 2017 slitta al 20 agosto

Elio Sofia

Affitti brevi, il termine per l’invio dei dati 2017 slitta al 20 agosto

mercoledì 01 Agosto 2018

Il provvedimento n. 123723 dell’Agenzia delle Entrate ha prorogato la scadenza. Obbligo anche per le locazioni effettuate mediante piattaforme on line e di intermediazione

ROMA – Importanti novità per gli affitti brevi: l’invio dei dati relativi al 2017 slitta al 20 agosto. Il termine originariamente previsto per la fine di giugno è infatti slittato a fine agosto a causa delle specifiche tecniche pubblicate solo lo scorso 12 giugno sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I dati relativi ai contraenti delle locazioni brevi stipulate a partire dal 1 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 devono essere inoltrati all’Agenzia delle Entrate entro il 20 agosto in quanto il provvedimento dell’Agenzia n.123723 ha prorogato l’originaria scadenza del 30 giugno prevista dall’articolo 4 del Dl 50/2017 e dal provvedimento 12 luglio 2017 n.132395 al punto 3.2 per dei ritardi nella pubblicazione delle specifiche tecniche e pertanto il recente provvedimento ha prorogato il relativo termine di presentazione che interesserà anche tutti gli affitti realizzati tramite le piattaforme online di intermediazione come Airbnb e Booking.
 
La procedura di notifica dei dati non è semplicissima e di sicuro l’utente privato potrà avere qualche problema nella relativa dichiarazione in quanto le istruzioni dei modelli Redditi persone fisiche (Pf) o 730/2018 con riferimento all’anno 2017, non prevedono nessuna semplificazione nell’inserimento dei relativi canoni nel quadro B dovendo quindi essere compilati tutti i periodi delle singole locazioni brevi effettuate.
 
 
La ritenuta di questi canoni del 21% che viene trattenuta dagli intermediari immobiliari o da quei gestori di portali telematici per affitti brevi, può essere per il locatore interessato, d’acconto o d’imposta a seconda che sia stata effettuata o meno da parte del locatore l’opzione per la cedolare secca nel quadro B dei Redditi Pf o 730/2018. I locatori interessati devono avere ricevuto da questi sostituti d’imposta la relativa Certificazione unica 2018 con l’indicazione della ritenuta nel punto 15 del quadro “Certificazione Redditi – Locazioni Brevi”.
 
Il relativo importo deve essere riportato nel rigo LC1, colonna 4, del modello Redditi Pf 2018 (in alternativa nel rigo F8 del modello 730/2018), con la peculiarità che questo quadro LC è destinato solitamente al conteggio della cedolare secca; ma la ritenuta del 21% che viene operata dal sostituto, deve essere riportata nel corrispettivo rigo LC1 colonna 4 del modello Redditi Pf 2018 anche nel caso in cui il contribuente non effettui l’opzione in riferimento ai canoni degli affitti brevi e per la cedolare secca, con la conseguenza che nel caso in cui non vi siano altri canoni in cedolare, la ritenuta deve essere riportata integralmente nel rispettivo rigo RN33 per lo scomputo dell’Irpef agendo in questo caso come ritenuta Irpef; nel caso in cui però ci siano altri canoni in cedolare secca, la corrispondente ritenuta verrà compensata all’interno del quadro LC con la cedolare secca di quei canoni che abbiano optato per quest’ultima, trasformandosi quindi in una ritenuta soggetta a compensazione con la cedolare secca di affitti diversi rispetto a quelli per i quali è stata pensata. Se la ritenuta dovesse essere superiore alla cedolare di questi altri canoni, l’eccedenza verrà riportata nel rigo RN33 per essere poi scomputata dal calcolo dell’Irpef complessiva. Nella sostanza si tratta di una ritenuta che a seconda dei casi cambia la propria veste da Irpef a cedolare.

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