Biotestamento, dal Consiglio di Stato il via libera all'esecuzione delle Dat - QdS

Biotestamento, dal Consiglio di Stato il via libera all’esecuzione delle Dat

Eleonora Fichera

Biotestamento, dal Consiglio di Stato il via libera all’esecuzione delle Dat

martedì 14 Agosto 2018

Lo scorso 31 luglio il Consiglio di Stato è stato chiamato a rispondere ai quesiti del ministero della Salute circa l’effettiva attuazione delle Disposizioni anticipate di trattamento 

ROMA – Tutto pronto, o quasi, per la completa attuazione delle Dat.
 
Il Consiglio di Stato, in Commissione speciale, ha dato il via libera all’effettiva esecuzione alla legge n. 219/2017 sulle Disposizioni anticipate di trattamento. Chiamato a rispondere ai quesiti posti dal ministero della Salute in materia (con richiesta del 22 giugno 2018), infatti, il Consiglio di Stato si è espresso con parere n. 1991/2018 lo scorso 31 Luglio, chiarendo alcuni punti base e tracciando importanti linee guida sulle Dat e sulla Banca dati nazionale (prevista dal comma 418 dell’art.1 della legge di bilancio 205/2017). Ma andiamo per ordine.
 
Cosa prevede la legge n.219/2017?
Le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), comunemente note come biotestamento o testamento biologico, consentono a ogni individuo maggiorenne, nel pieno delle proprie facoltà mentali, di decidere su eventuali trattamenti medici che potrebbero riguardarlo nel corso della propria vita, sui quali, in futuro, non sarà in grado di prestare il proprio consenso.
Nello specifico, si legge sul sito del ministero della Salute, “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari”.
La legge consente quindi ad ogni persona fisica, capace di intendere e volere, di esprimere i propri orientamenti sul “fine vita”. Orientamenti che i medici saranno tenuti a rispettare (a tal proposito, è prevista anche la possibilità di indicare un fiduciario, testimone e custode delle disposizioni).
 
Come presentare le Dat
La redazione può avvenire tramite tre diverse forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata e scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza (che dovrebbe prevedere l’istituzione di un apposito registro). Le disposizioni potranno inoltre essere consegnate anche direttamente alle strutture sanitarie, nel caso in cui l’interessato risieda in una di quelle Regioni che, si legge sul sito del Ministero, “abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat”.
Dall’entrata in vigore della 219/2017 (il 31 gennaio 2018), l’effettiva attuazione delle Dat è rimasta in stand-by fino a fine luglio quando, dicevamo, sono arrivati i chiarimenti del Consiglio di Stato. Questi i punti chiave.
 
La Banca dati
La Legge di bilancio 2018 ha stanziato 2 milioni di euro per la realizzazione di una Banca dati nazionale delle Dat.
Il Consiglio di Stato, ha ritenuto che quest’ultima debba contenere, su richiesta dell’interessato, la copia delle Dat e l’indicazione del fiduciario (il disponente potrà decidere se indicarne le generalità o soltanto i dati utili alla reperibilità).
Secondo il Consiglio di Stato, la Banca farà in modo che le disposizioni siano “conoscibili a livello nazionale evitando che abbiano una conoscibilità circoscritta al luogo in cui sono state rese. Il che vanificherebbe, con tutta evidenza, l’applicazione concreta della normativa”. Il registro sarà aperto anche ai non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Potranno accedere liberamente,inoltre, anche medici e fiduciari fin quando in carica.
 
Le linee guida e i contenuti
In merito alla standardizzazione delle Dat, il Consiglio di Stato ha specificato che le disposizioni non hanno nessun vincolo di contenuto. In altre parole, il disponente, potrà scegliere se e a quali patologie limitare i propri orientamenti e se nominare o meno un fiduciario. Sarà compito del ministero della Salute tracciare delle linee guida nella compilazione tramite la pubblicazione di un modulo-tipo (facoltativo) che permetta, anche ai meno esperti, di orientarsi.
 
L’informazione dei pazienti
Una delle domande poste dal ministero della Salute riguardava la necessità per i disponenti di dichiarare di aver ricevuto informazioni mediche adeguate. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha specificato che “è necessario che ci sia certezza sulla corretta formazione della volontà del dichiarante. Conseguentemente occorre che tale circostanza venga attestata, magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà predisposto dal Ministero”.
 
Adesso che anche il Consiglio di Stato si è espresso, toccherà al ministero della Salute, tramite proprio decreto e dopo la Conferenza Stato-Regioni e l’acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, stabilire le modalità di registrazione delle Dat nella Banca dati.

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