Fattura elettronica e cessioni di carburante, pagamenti tracciabili per detrazioni fiscali - QdS

Fattura elettronica e cessioni di carburante, pagamenti tracciabili per detrazioni fiscali

Salvatore Forastieri

Fattura elettronica e cessioni di carburante, pagamenti tracciabili per detrazioni fiscali

mercoledì 03 Ottobre 2018

Fino alla fine del 2018 soggetti passivi obbligati alla carta carburante se pagano in contanti. Regime ancora “transitorio” reso possibile grazie al cosiddetto “Decreto Dignità”

ROMA – Come si ricorderà, con la Legge di Bilancio 2018 e, più precisamente, con l’articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 27/12/2017, è stata data una spinta significativa all’adempimento elettronico, introducendo l’obbligo della fatturazione elettronica, questa volta in modo quasi generalizzato, per tutti i soggetti titolari di partita Iva.
 
Questi, pertanto, dal 1^ gennaio 2019, saranno obbligati ad emettere fattura in formato elettronico nei confronti di tutti i loro clienti e per tutte le operazioni poste in essere, con la sola eccezione delle operazioni effettuate dai soggetti che applicano il regime di vantaggio e quello forfettario.
 
 
Era stata prevista una anticipazione della fattura elettronica, a partire dal 1^ luglio scorso, per alcune categorie di contribuenti e, più precisamente, per i soggetti passivi Iva che operano nella distribuzione di carburanti per autotrazione e per le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti subappaltatori e sub contraenti che operano nell’ambito di appalti stipulati con la Pubblica Amministrazione.
 
Con la stessa legge è stato pure stabilito che, sempre a partire dal 1^ luglio 2018, per poter dedurre il costo della spesa di benzina e gasolio e per detrarre l’Iva il pagamento per l’acquisto di carburante doveva avvenire con i mezzi idonei individuati con provvedimento del 4 aprile 2018, ossia con modalità di pagamento, diverse dal contante, come il bonifico bancario o postale, gli assegni, le carte di credito, il bancomat, ecc.
 
Ma con decreto legge n.79 del 28 giugno 2018, per il settore della distribuzione dei carburanti l’obbligo della fattura elettronica è stato rinviato all’inizio dell’anno prossimo, lasciando, quindi, ancora in vita, per qualche mese ancora, la “carta carburante”.
 
Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante: “Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 148 del 28 giugno 2018, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2018, n. 96, riguardante la: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

Quella stabilita dal decreto, è stata tuttavia, una proroga “a metà”. Se da un lato, infatti, è ancora possibile utilizzare la vecchia “carta carburante”, dall’altro, sin dallo scorso mese di luglio, e per il futuro, per dedurre il costo e per detrarre l’Iva, il pagamento deve essere effettuato indispensabilmente attraverso sistemi di pagamento tracciabili.
 
In base al citato Decreto Legge, infatti, sono solo le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 che vengono rinviate al 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925, invece, si applicano dal 1° luglio 2018.
 
Va ricordato, comunque, che, in base a quanto previsto dall’art.7 del D.L. 70/2011, a partire dal mese di maggio di quell’anno i soggetti passivi che effettuano il pagamento per l’acquisto di carburante per autotrazione presso impianti di distribuzione stradale adoperando carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono dispensati dall’obbligo della tenuta della “carta carburante”.
 
Fino alla fine del 2018, pertanto, i soggetti passivi (titolari di partita Iva) che acquistano carburante per autotrazione nell’esercizio della propria attività devono comunque tenere la carta carburante se pagano in contanti. Diversamente possono evitare di istituire tale documento essendo sufficiente, per legge, il pagamento “tracciabile” per potere effettuare la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo ai fini delle Imposte dirette.
 
Dall’anno prossimo, invece, evidentemente salve ulteriori proroghe, la carta carburante sparirà dalla circolazione e solo l’effettuazione del pagamento attraverso i sistemi tracciabili previsti dalla legge consentirà di eseguire le detrazioni fiscali.

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