Bonus pubblicità, le Faq del Dipartimento editoria - QdS

Bonus pubblicità, le Faq del Dipartimento editoria

Gabriele Patti

Bonus pubblicità, le Faq del Dipartimento editoria

martedì 16 Ottobre 2018

Attribuibile per un valore che superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati l’anno precedente. Nono sono ammesse al credito d’imposta spese sostenute per cartelloni e volentini cartacei periodici

ROMA – Lo scorso 1 ottobre sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono state pubblicate, sulla base dei quesiti pervenuti al Dipartimento, le Faq sul credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.
Per l’accesso al bonus, il modello di “comunicazione telematica” è reperibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
 
Per l’invio della comunicazione relativa al 2018 e della “dichiarazione sostitutiva” per il 2017 è disponibile un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, Spid o Cns.
 
Soggetti legittimati ed Elenco antimafia
Il bonus pubblicità è attribuibile per un valore che superi, di almeno l’1%, gli analoghi investimenti effettuati l’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Conseguentemente, non sarà possibile accedere al credito di imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente sono stati pari a zero. Sono, pertanto, esclusi dalla concessione, oltre ai soggetti che nell’anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno. In questo contesto, particolare importanza assume “l’elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia”: questo deve essere compilato soltanto nell’ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle “white list”.
 
Tipologia delle pubblicità ammesse
Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, o presso il Registro degli operatori di comunicazione (Roc), e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio la grafica pubblicitaria su cartelloni fisici e su volantini cartacei periodici).
 
Verifica e calcolo dell’incremento
Ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su più canali di informazione (stampa e radio) a condizione che la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero. È possibile poi accedere al bonus anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall’altra). Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità sono da considerare al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Nel silenzio normativo sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo, anche attraverso “scambio merci”.
 
Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione telematica senza tener conto dell’ordine cronologico.
 
Trattamento fiscale del bonus
Il credito concorre alla formazione della base imponibile delle stesse. L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’Iva se detraibile. Nel caso di Iva indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + Iva).
 
Presentazione della rinuncia alla richiesta
La rinuncia agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Se presentata fuori termine non sarà presa in considerazione.

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