Ritardi Pa, il mancato pagamento "giustifica" il contribuente - QdS

Ritardi Pa, il mancato pagamento “giustifica” il contribuente

Antonino Lo Re

Ritardi Pa, il mancato pagamento “giustifica” il contribuente

giovedì 25 Ottobre 2018

Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza 16264/18/2018. Viene così riconosciuta la causa di forza maggiore per carenza di liquidità

ROMA – Se un’azienda versa le imposte in ritardo a causa dei pagamenti della pubblica amministrazione non arrivati con puntualità, possono essere evitate sanzioni e interessi. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza 16264/18/2018.
 
Una Srl ha impugnato l’avviso bonario ricevuto a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione che ha rilevato per l’anno 2015 l’omesso versamento dell’Irap per complessivi euro 27.692,00. Veniva chiesto alla società il pagamento della sanzione per euro 2.769,20 e degli interessi per euro 684,64 (per un totale complessivo di euro 31.990,34).
 
L’azienda operante nel settore delle manutenzione tecnologiche e avente come clienti, tra gli altri, enti della pubblica amministrazione, negli ultimi cinque anni, aveva subito sostanziali perdite di fatturato dovute, da un lato, alla contrazione del mercato e, dall’altro, ad elementi esterni quali; Il fallimento di due società con cui si tenevano rapporti commerciali, un concordato e diversi accordi con piano di rientro disatteso, e, soprattutto, ritardi nel pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
 
A causa di questi fattori la Srl si era trovata in crisi di liquidità, ma nonostante ciò non si era sottratta al pagamento delle imposte e, infatti, non aveva subito alcuna iscrizione a ruolo, avendo proceduto a rateizzare gli avvisi bonari e pagando anche sanzioni ed interessi.
L’ufficio delle Entrate, che come detto richiedeva alla società il pagamento dell’Irap per l’anno di imposta 2015 non versata, si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso contro un avviso bonario.
 
La Commissione tributaria di Roma, accogliendo il ricorso presentato dalla Srl, ha affermato e ribadito l’impugnabilità dell’avviso bonario. La Ctp afferma che “in tema di contenzioso tributano, l’elencazione degli atti Impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità”.
 
Per la Commissione ricorre l’esimente della forza maggiore qualora si verifichi un considerevole ritardo nei pagamenti della Pubblica amministrazione: “Va rammentato – recita la sentenza – che in materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l’esimente in esame, ad esempio, nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità”.
 
La Ctp di Roma, constatata anche la buona fede della Srl che discende dal fatto che essa non si è mai sottratta al versamento dell’imposta, ha annullato l’atto impugnato limitatamente a sanzioni e interessi e disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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