Maltempo in Sicilia, l'appello di Orlando: "Si dichiari subito lo stato di emergenza" - QdS

Maltempo in Sicilia, l’appello di Orlando: “Si dichiari subito lo stato di emergenza”

Redazione in collaborazione con AnciSicilia

Maltempo in Sicilia, l’appello di Orlando: “Si dichiari subito lo stato di emergenza”

mercoledì 07 Novembre 2018

Chieste anche azioni concrete a sostegno dell’agricoltura e delle attività economiche danneggiate

“Dopo il disastro che si è abbattuto in molte regioni d’Italia, e in particolare nella nostra Isola, che ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e di danni alle infrastrutture, in molti casi danneggiate in maniera irreparabile, chiediamo ai Governi nazionale e regionale un intervento immediato per sostenere e supportare economicamente gli amministratori siciliani nella messa in sicurezza del territorio e nel ripristino dei collegamenti stradali, resi impraticabili dai violentissimi temporali dei giorni scorsi”. Queste le parole di Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di AnciSicilia.
 
“Chiediamo al Governo – hanno aggiunto – di concerto con l’Anci (che ha già predisposto una nota inviata a tutti i sindaci delle zone colpite per dare indicazioni chiare sull’utilizzo dell’istituto della somma urgenza, disciplinato dall’ art. 163 del Dlgs 50/2016, in caso di calamità naturali), di provvedere immediatamente alla dichiarazione di stato di emergenza per tutti i territori coinvolti e al Governo regionale di intervenire con azioni concrete a sostegno dell’agricoltura, messa in ginocchio dalla straordinarietà degli eventi climatici di questi ultimi giorni e delle attività economiche danneggiate”.
 
DI SEGUITO LE INDICAZIONI FORNITE DA ANCI AI COMUNI SULL’UTILIZZO DELL’ISTITUTO DELLA “SOMMA URGENZA” DISCIPLINATA DALL’ART. 163 DEL DLGS 50/2016
 
In caso di calamità naturali per l’esecuzione di lavori o l’acquisizione di beni e servizi si può ricorrere all’istituto della “somma urgenza”, disciplinato dall’ art. 163 del Dlgs 50/2016, “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”.
 
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente (ovviamente in presenza del Verbale di somma urgenza di cui sopra). Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
 
Qualora l’amministrazione competente sia un Ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (delibera di consiglio per debiti fuori bilancio). Si ritiene utile a tal proposito ricordare che la procedura di cui alle surrichiamate norme prevede, per i lavori, che la Giunta comunale, su proposta del responsabile unico del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, ha venti giorni di tempo per sottoporre al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
 
Costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di protezione civile (art. 7 Dlgs 1/18) , ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza (art. 24 Dlgs 1/18); in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure di somma urgenza. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti (200.000 euro) , per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di dichiarazione di stato di emergenza nazionale. L’affidamento diretto per i motivi di somma urgenza non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.
 
Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’Anac che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo.
 

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