Avviso di liquidazione è nullo se non viene allegata la sentenza - QdS

Avviso di liquidazione è nullo se non viene allegata la sentenza

Antonino Lo Re

Avviso di liquidazione è nullo se non viene allegata la sentenza

mercoledì 07 Novembre 2018

La Cassazione con sentenza n. 26731/2018 ha condannato l’Agenzia delle Entrate. Con la quale si determinano gli elementi numerici necessari per il calcolo dell’imposta da pagare

ROMA – L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che si limita a richiamare solo gli estremi della sentenza, senza mettere in evidenza gli elementi numerici necessari per il calcolo, in quanto non consente al contribuente la verifica della correttezza della richiesta di amministrazione, è da considerarsi nullo.
 
Questo è quanto emerge dalla sentenza 26731/2018 della Cassazione che inoltre afferma che l’ufficio non può integrare la carenza motivazionale del provvedimento iniziale con ulteriori elementi addotti successivamente in sede giudiziale.
 
L’ordinanza della Suprema Corte prende spunto dal ricorso di una contribuente. L’agenzia delle Entrate liquidava a questa delle somme ai fini dell’imposta di registro ipotecaria e catastale in relazione a una sentenza di usucapione pronunciata da un tribunale. La contribuente ha ritenuto tale atto immotivato poiché non recava l’esatta individuazione della base imponibile, le modalità di calcolo delle imposte e non era allegata la sentenza. La Commissione tributaria della Campania accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente.
 
Secondo la Ctr la mancata allegazione della sentenza era del tutto irrilevante. La contribuente ne era a conoscenza essendo stata parte del giudizio il cui dispositivo era stato comunicato al proprio difensore. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della contribuente dichiarando che “non è controverso, in fatto, che l’avviso di liquidazione in oggetto sia privo dell’indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate in relazione ai tributi con esso liquidati, dandone atto la stessa sentenza impugnata ed avendo comunque parte ricorrente assolto l’onere di autosufficienza, allegando al ricorso detto avviso di liquidazione ed indicandone tempo e luogo di produzione nel giudizio di merito”.
 
“Del resto, – recita la sentenza – la stessa amministrazione controricorrente fa riferimento a circostanze estranee al contenuto dell’atto onde supportarne il profilo motivazionale, come l’attribuzione del valore venale del bene trasferito sulla base di verbale di assemblea straordinaria di società di aumento di capitale sociale che recepiva relazione di stima di esperto nominato dalle parti, a seguito d’invito rimasto inevaso a far pervenire dichiarazione di valore del bene oggetto di trasferimento”.
 
I giudici di legittimità hanno evidenziato che “in tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione finanziaria". In più non è possibile integrare la motivazione con ulteriori elementi dedotti solo in seguito in giudizio.
 
La Suprema Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00 oltre al contributo unificato, ed agli accessori di legge, se dovuti.
 
Molti uffici non allegano sempre la sentenza per la quale richiedono le imposte, partendo dal presupposto che il contribuente ne sia già a conoscenza. In tal senso la pronuncia della Cassazione si rivela interessante.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017