Multe, bollo auto e imposte: stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro - QdS

Multe, bollo auto e imposte: stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro

Maria Papotto

Multe, bollo auto e imposte: stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro

venerdì 09 Novembre 2018

Lo prevede il Dl semplificazioni 2019 pubblicato nella Guri n.247 dello scorso 23 ottobre. Riguarda le procedure esecutive poste in essere dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

ROMA – Il decreto fiscale semplificazioni n. 119 del 23 ottobre 2019, pubblicato in GU al n. 247, emana all’art. 4 lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
 
Lo stralcio riguarda qualsiasi cartella di pagamento notificata nel periodo considerato inferiore ai mille euro, come ad esempio le imposte fiscali non pagate, multe e bollo auto non versati.
L’operazione di annullamento dei debiti avrà data 31 dicembre 2018 in modo da consentire i necessari adeguamenti tecnico-informatici e contabili. Per procedere con la relativa operazione contabile di eliminazione dei debiti di importo residuo fino a mille euro, l’agente di riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori interessati, l’elenco delle quote di credito inesigibile, su un supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015.
 
Le somme versate, anteriormente alla data in vigore del presente decreto, restano definitivamente acquisite come anche le somme versate e imputate alle rate da corrispondere per altre debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento. Invece, in mancanza di debiti scaduti o in scadenza, l’agente della riscossione potrà presentare richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse alla data di entrata del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art 22 del decreto legislativo n 112 del 13 aprile 1999. Qualora, decorsi novanta giorni dalla richiesta, l’erogazione non dovesse perfezionarsi, l’agenza della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
 
In merito al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dal 2000 al 2010 in relazione ai carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per quelli dei comuni, l’agente della riscossione, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, presenterà apposita richiesta di rimborso al ministero dell’economia e delle finanze.
 
Il rimborso verrà effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali e con onere posto a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, l’agente della riscossione presenterà le singole istanze di rimborso ai vari enti creditori, che a loro volta provvederanno direttamene al rimborso, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute.
 
Cosi come illustrato dalla relazione tecnica del decreto fiscale semplificazioni 2019, lo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 l 31 dicembre 2010 e non ancora riscossi, comporterà un minor gettito pari a 524 milioni. Mentre, per quanto riguarda il rimborso alle spese per le procedure esecutive poste in essere dal 2000 al 2010 in relazione ai carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per quelli dei comuni, la suindicata nota tecnica ha specificato che le stesse trovano già copertura negli stanziamenti effettuati in occasione dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 684 e 685 della legge 190/2014.

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