Credito d'imposta, blocco F24 contro l'indebita compensazione - QdS

Credito d’imposta, blocco F24 contro l’indebita compensazione

Maria Papotto

Credito d’imposta, blocco F24 contro l’indebita compensazione

martedì 13 Novembre 2018

L’Agenzia delle Entrate può disporre la sospensione per quelli ritenuti “a rischio”. Il contribuente può fornire spiegazioni al fine di sbloccarlo oppure optare per l’annullamento

ROMA – In attuazione alle disposizioni previste dall’art. 37, comma 49-ter del D. L. n. 223 del 04 luglio 2006, introdotto dalla Legge 205 del 27 dicembre 2017, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento – modelli F24 – contenenti compensazioni, al fine di verificare utilizzo corretto del credito.
 
Con il provvedimento n. 195385 del 28 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative per definire i profili di rischio sulla base dei seguenti criteri:
a) tipologia dei debiti pagati;
b) tipologia dei crediti compensati;
c) coerenza dei dati indicati nel modello F24;
d) dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
e) analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
f) pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In tale ipotesi sussiste l’obbligo di presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione.
 
Alla luce dei suindicati criteri, l’Agenzia delle Entrate può disporre la sospensione per un massimo di 30 giorni delle deleghe di pagamento ritenute “a rischio”, comunicando al contribuente interessato della sospensione e del relativo periodo che non può comunque superare 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24.
Decorso tale periodo di sospensione, se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, con apposita ricevuta comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, indicando anche la relativa motivazione.
 
La nota dolente è che la sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento, e non solo i tributi oggetto di compensazione. Ne consegue, che tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti. Ciò non toglie che il contribuente, non appena riceve la comunicazione di sospensione, può inviare all’Agenzia delle Entrate informazioni ritenute necessarie per lo sblocco del modello F24 sospeso oppure optare per l’annullamento della delega stessa.
 
Contrariamente, se decorso il periodo di sospensione, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento, con le compensazioni e versamenti presenti nella stessa, si considera eseguita alla data indicata nel file telematico inviato.
 
Nel caso di modello F24 a saldo zero, l’Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta dell’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento. Mentre, se il modello F24 presenta un saldo positivo, l’Agenzia delle Entrate procede con la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico e rilascia apposita ricevuta di relativo addebito eseguito.
 
Inoltre, con il citato provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale azione di controllo non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, bensì solo nei confronti di quelle che presentano evidenti ‘profili di rischio’ e dunque saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e alle altre informazioni in possesso dell’Agenzia, presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento.
 
La ratio della disposizione è quella di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, la stessa ha effetto per le compensazioni effettuate a decorrere dal 29 ottobre 2018; per le operazioni di compensazioni effettuate nel periodo precedente, invece, non verranno irrogate specifiche sanzioni. Recentemente da un’interrogazione parlamentare n. 5-00537 del 27 settembre 2018 è emersa l’esigenza di sollecitare l’Amministrazione Finanziaria affinché provveda a delineare in modo più puntuale i profili di rischio, con i relativi criteri definiti dal provvedimento, che come tali si presentano di generica e difficile individuazione.
 
È pacifico che, l’istituto della compensazione rappresenti uno strumento fondamentale per consentire ai contribuenti di utilizzare rapidamente i propri crediti d’imposta, e per tale considerazione, se non verranno forniti maggiori dettagli, l’azione di controllo, così come ideata, causerebbe il blocco di tutte le operazioni di compensazione anziché limitarsi solo a quelle indebite, e ancora peggio, scoraggerebbe i contribuenti ad utilizzare in compensazione crediti imposta, arrecando danni alle aziende che già soffrono di una liquidità precaria.

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