Irpef, Ires, Irap e cedolare secca, novembre è un mese di fuoco - QdS

Irpef, Ires, Irap e cedolare secca, novembre è un mese di fuoco

Maria Papotto

Irpef, Ires, Irap e cedolare secca, novembre è un mese di fuoco

venerdì 16 Novembre 2018

Focus su scadenze e imposte dovute che cambiano secondo la tipologia di contribuente. Se si supera la scadenza prevista (il 30) possibile ricorrere al ravvedimento operoso

ROMA – In attesa della nuova Legge Bilancio 2019 che potrebbe portare importanti novità come la flax tax e le nuove aliquote Irpef, entro il 30 novembre 2018 occorre versare il secondo acconto Irpef, cedolare secca, addizionali comunali e regionali, Ires e Irap.
Le imposte dovute cambiano a seconda della tipologia di contribuente: persona fisica titolare e non di partita iva, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali. Le imposte si versano utilizzando il modello F24 unificato.
 
IRPEF
L’acconto Irpef per le persone fisiche è dovuto qualora l’imposta dichiarata e riferita all’anno precedente è superiore a 51,65 euro. L’acconto Irpef, pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente, deve essere versato in un unico versamento, entro il 30 novembre, se inferiore a 257,52 euro; viceversa in due rate, il primo acconto pari al 40% entro il 30 giugno o con la maggiorazione dello 0,40% entro il 16 luglio 2018, unitamente al saldo dell’imposta dell’anno dichiarato, e con possibilità di pagamento rateale; il secondo acconto pari al 60%, entro il 30 novembre, in un’unica soluzione.
 
CEDOLARE SECCA
Inoltre, per le persone fisiche titolari di redditi di locazione di immobili ad uso abitativo, che hanno optato per la cedolare secca, queste devono versare il relativo acconto determinato nella misura del 95% dell’imposta versata per l’anno d’imposta oggetto di dichiarazione. Se l’importo dovuto è inferiore ad € 257,52 si paga in unica soluzione entro il 30 novembre; al contrario, il primo acconto pari al 40% unitamente al versamento Irpef suindicato e il secondo acconto pari al 60% in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
 
 
IRAP
I contribuenti titolari di partita iva e dotati di autonomia organizzativa sono, altresì, tenuti al versamento del secondo acconto Irap entro il 30 novembre, dovuto qualora l’importo ecceda 52 euro per le persone fisiche e società di persone e 21 euro per le società di capitali ed enti non commerciali. Si precisa che le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenuti al solo versamento dell’Irap. L’Irpef è versata direttamente dai soci, a cui i redditi sono imputati per trasparenza e in proporzione alla loro quota di partecipazione.
 
IRES
Le società di capitali e enti commerciali sono tenute al versamento, oltre del secondo acconto Irap anche, del secondo acconto Ires. L’intero acconto Ires è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente; di questo, il 40% pagato unitamente al saldo dell’imposta dell’anno dichiarato il 30 giugno, o con la maggiorazione dello 0,40 il 20 agosto, il restante 60% entro il 30 di novembre.
 
È bene precisare che il secondo acconto Irpef, Ires e Irap viene calcolato utilizzando un metodo storico di calcolo dell’imposta, anche se in alcuni casi potrebbe risultare vantaggioso ricorrere al calcolo previsionale; infatti, occorre verificare preventivamente se il reddito imponibile 2018 risulti inferiore a quello del 2017, per svariate ragioni, cessazione dell’attività, maggiori costi o contrazione di ricavi. In taluni casi, è possibile versare un acconto in misura inferiore rispetto a quanto determinato con il calcolo storico, proprio per alleggerire il carico fiscale dei contribuenti. Però attenzione nello stimare le imposte da versare, in quanto se il secondo acconto, così determinato, risultasse carente rispetto a quanto realmente dovuto, questo comporterà l’applicazione di interessi e sanzioni.
 
Restano esclusi dal versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap 2018 entro il 30 novembre i contribuenti che hanno percepito redditi per la prima volta nell’anno 2018 o non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 anno d’imposta 2017. Inoltre, entro il 30 di novembre, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e associazioni equiparate, residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, sono soggetti a versamento del secondo acconto dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe).
Infine, superata la scadenza del 30 novembre, i contribuenti che non sono riusciti a versare, parzialmente o totalmente, gli acconti e che intendono regolarizzare tali omissioni dopo tale scadenza, possono ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso e versare le imposte dovute in ritardo, con la maggiorazione di sanzioni e interessi in misura ridotta.

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