Dissesto del Comune, mani legate alla Giunta - QdS

Dissesto del Comune, mani legate alla Giunta

Carmelo Barreca

Dissesto del Comune, mani legate alla Giunta

mercoledì 21 Novembre 2018

LE FINANZE DEGLI ENTI LOCALI (3a puntata) - Ecco come la deliberazione del default limita i poteri e la libertà di azione dell’Amministrazione comunale

Facendo seguito agli articoli precedenti, mi viene richiesto un ulteriore specifico approfondimento sulle limitazioni funzionali che incontrerà la Giunta Comunale.
 
Abbiamo già evidenziato che il TU 267/2000 è giustamente orientato al fine di prevedere e preservare (anche) la continuità della vita del comune, nell’ovvia considerazione che l’impresa fallita può anche cessare e scomparire dal mercato (anche se ormai si cerca in tutti i modi, anche al fine di salvaguardare i lavoratori, di tentare forme di esercizio provvisorio, finalizzato alla cessione dell’azienda piuttosto che dei singoli beni, onde non disperdere il patrimonio aziendale), mentre ovviamente un Comune deve necessariamente proseguire a “vivere”, ad erogare i servizi ai cittadini.
 
Ovviamente notevolissime sono le limitazioni ai poteri ed alla libertà di azione della Giunta comunale, a fronte del dissesto. Ricordiamo comunque che ai sensi dell’art. 107 del TU, che ha ribadito la distinzione tra gli atti concreti di gestione e gli atti di indirizzo politico, al sindaco ed alla Giunta ormai competono solo tutti gli atti di indirizzo politico, con assegnazione degli obiettivi, rimanendo di competenza dei dirigenti gli atti concreti di gestione.
 
 
1. Limiti nella gestione del patrimonio immobiliare
 
Abbiamo ricordato in precedenza che nell’art. 255 comma 9 del Tu 267/2000 si prevede che “9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l’organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell’ente, avviando, nel contempo, le procedure per l’alienazione di tali beni. Ai fini dell’alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite”.
 
Ciò comporta il venir meno di qualunque potere di dismissione dei beni patrimoniali da parte della Giunta Comunale, e gli stessi incarichi “ a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite” rimangono di competenza esclusiva dell’Organo straordinario di liquidazione (da qui in appresso “Osl”).
 
Insomma il patrimonio non si tocca: serve a pagare i debiti.
Il medesimo comma 9 prevede altresì che “L’ente locale, qualora intenda evitare le alienaazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all’articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento”. Ben si coglie quindi la separazione tra massa passiva (e patrimonio per soddisfarla) e futura attività separata dell’ente, il quale può cercare di evitare la vendita di un bene, sottraendolo quindi alla disponibilità dell’Osl fornendo in cambio risorse finanziarie liquide, che dovrebbero poter provenire da eccedenze disponibili nelle future gestioni (il che mi sembra molto improbabile) ovvero dalla contrazione di un mutuo passivo.
 
Trattasi come già evidenziato nei precedenti articoli di una facoltà da esercitare con estrema ponderazione, poiché anche questo mutuo grava sul comune, e quindi in definitiva sui cittadini, quindi è certamente meglio che si valorizzi e si ponga sul mercato il patrimonio disponibile, altrimenti le conseguenze del dissesto si scaricano patrimonialmente sui cittadini, creando nuovi debiti per far fronte a quelli pregressi (ciò che tendenzialmente la procedura del dissesto, prevedendo una netta separazione tra fase ante e post dissesto, mira ad evitare)
 
Questa come detto è l’unica possibilità per il Comune di attivare nuovi mutui, poiché uno dei principali effetti del dissesto è che “1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.”
 
 
2. Limiti nella gestione delle entrate
 
Non solo i beni immobili, a ben vedere l’Osl gestisce anche le entrate pregresse dell’ente. Ciò si evince innanzitutto dall’art. 252 comma 4, ove si precisa che “4. L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
 
a) rilevazione della massa passiva;
 
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali…;”
 
Ed il principio è ancor meglio specificato al successivo comma 8 dell’art. 255: “8. L’organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonchè all’accertamento delle entrate tributarie per le quali l’ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge”.
 
Particolarmente pregnante in tal senso è altresì la disposizione contenuta all’articolo 250 del T.U. 267/2000 “Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento 1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato ((con riferimento all’esercizio in corso,)), comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”.
 
 
3. Freno tirato sulla gestione dei servizi
 
Vi sono poi i limiti sull’organizzazione e gestione dei servizi non indispensabili, che devono trovare ricollocazione nell’ambito delle risorse dell’ente, non potendo crearsi nuovi debiti e situazioni di sofferenza che darebbe inevitabilmente luogo nuovamente al dissesto.
 
Viene quindi ad esempio inciso dal dissesto l’ambito di attribuzione previste dall’art. 139 dell’Ordinamento regionale enti locali vigente in Sicilia ove si prevede al comma 2 che “2. Per la concessione dei servizi socio-assistenziali, i comuni provvedono previa deliberazione della giunta comunale o provinciale..”. Il secondo comma del medesimo articolo 250 prevede infine che “2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all’esame dell’organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
Ben si vede quindi come sia stringente per la giunta comunale il residuo ambito di operatività programmatica in termini di spesa; da notare la stringente espressione “motiva nel dettaglio ……”.
Il comma 10 specifica tuttavia che “10. Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”. Quindi la gestione di tali risorse rimane affidata alla Giunta (rectius: ai singoli Dirigenti).
 
Si tratta delle anticipazioni di tesoreria, normalmente consentite entro il limite dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, limite che in caso di dissesto viene elevato “a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione..” precisando tuttavia che “è fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.”
 
 
4. Bloccate anche le assunzioni
 
Ovviamente è esclusa la possibilità di assunzione di nuove unità di personale, dovendosi – come già spiegato negli articoli precedenti – anzi provvedere a mettere in mobilità i dipendenti in esubero.

Un commento

  1. Giuseppina ha detto:

    Buongiorno, se il comune è in dissesto può procedere a nuovi acquisti immobiliari?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017