Quando la vittima di incidente sa che sta per morire - QdS

Quando la vittima di incidente sa che sta per morire

Antonino Lo Re

Quando la vittima di incidente sa che sta per morire

mercoledì 21 Novembre 2018

Se in seguito ad un fatto lesivo è cosciente della propria fine imminente scatta il danno terminale. Risarcimento iure hereditatis per i familiari della persona che ha patito la lucida agonia

ROMA – Se una vittima rimane cosciente della propria fine imminente anche per un lasso di tempo brevissimo (una o due ore) ed è provata tale circostanza agli eredi spetta il danno terminale patito dalla stessa. Così la Corte di Cassazione con la sentenza 26727/2018 ha cassato il giudizio di secondo grado, decidendo sul ricorso dei congiunti di un ciclista morto per un sinistro stradale. Tra gli altri danni, si chiedeva il risarcimento del danno terminale subìto dalla vittima, deceduta a poche ore dall’evento lesivo.
 
Per danno terminale si intende la lesione al bene supremo salute quale danno-conseguenza consistente nelle conseguenze invalidanti che hanno caratterizzato la durata della vita del soggetto danneggiato dal momento del fatto lesivo a quello dell’esito fatale. In passato le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 15350/2015 ha escluso la risarcibilità del danno da morte o tanatologico in caso di perdita immediata della vita, per il definitivo venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio.
 
Il danno tanatologico entra in gioco quando l’illecito è ai danni del bene vita. Indipendente dal bene salute, in caso di sua perdita non può esserci una traduzione nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento agli eredi. Il motivo sta nella funzione del risarcimento: esso è riparatorio, non certo sanzionatorio.
 
La Suprema Corte, in molte sentenze, ha dichiarato anche che in caso di lesione che abbia causato il decesso non immediato ma dopo “un apprezzabile lasso di tempo”, al danno biologico terminale (da inabilità temporanea totale, sempre presente e protratto dall’evento lesivo alla morte), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico o catastrofale). La sentenza 26727 va a chiarire proprio l’aspetto temporale, fissando qualche criterio utile giudicando il caso dei congiunti di un ciclista morto in seguito a un sinistro stradale.
 
Il Tribunale e la Corte d’appello di Milano, facendo riferimento ad una relazione medica, avrebbero omesso il tempo intercorso tra il sinistro e il suo decesso, ponendosi in contrasto con l’insegnamento giurisprudenziale per cui il danno suddetto va ricondotto al danno morale come sofferenza derivante dal morire lucidamente e consapevolmente. La Cassazione chiarisce che se la morte è immediata o segue alle lesioni “entro brevissimo tempo” non sussiste diritto al risarcimento jure hereditatis. Ma nel caso in esame la lucidità della vittima si è manifestata inequivocamente: anche a prescindere, quindi, dal fatto che lo spatium temporis emerge essere stato tutt’altro che il “brevissimo tempo” cui non può disconoscersi che si riferiscono le Sezioni Unite nell’intervento del 2015 per escluderne il rilievo ai fini risarcitori, trattandosi qui di ore.
 
“La vittima – recita la sentenza – è evidente che era lucido, e quindi percepiva la sua tremenda situazione, tale da non poter indurre quantomeno il forte timore della morte imminente e lo strazio per l’abbandono dei congiunti.
La Corte territoriale ha realmente violato l’articolo 2043 c.c. nell’escludere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale rappresentato dall’agonia della vittima, sia sotto il profilo strettamente biologico, sia sotto il profilo psicologico-morale, come diritto insorto in capo a quest’ultimo quando era dotato di capacità giuridica e pertanto trasmesso jure hereditatis alla moglie e alle figlie”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017