Si avvicina termine per il pagamento del saldo Imu e Tasi 2018 fissato per il 17 dicembre - QdS

Si avvicina termine per il pagamento del saldo Imu e Tasi 2018 fissato per il 17 dicembre

Maria Papotto

Si avvicina termine per il pagamento del saldo Imu e Tasi 2018 fissato per il 17 dicembre

mercoledì 28 Novembre 2018

Se non viene rispettata la scadenza prevista, possibile il ravvedimento operoso pagando sanzioni e interessi. Esenzioni, agevolazioni e calcolo delle aliquote: tutto quello che il contribuente deve sapere

Roma – Si avvicina il termine per il pagamento del saldo Imu e Tasi 2018 fissato per il 17 dicembre (16 dicembre è domenica).
 
L’Imu – Imposta municipale unica – è dovuta dai contribuenti proprietari ovvero titolari di diritti reali di fabbricati, aree edificabili, locali commerciali adibiti ad uffici, negozi, botteghe, capannoni e terreni agricoli.
 
La Tasi – Tassa sui servizi indivisibili – è un tributo locale per i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale, dovuta da chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, dell’abitazione principale e dei terreni agricoli. È prevista l’esenzione Imu per le abitazioni principali, non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, i fabbricati rurali strumentali ed i terreni agricoli siti nei comuni montani.
 
Relativamente all’Imu sui terreni agricoli, è prevista un’esenzione per imprenditori agricoli professionali (Iap), terreni agricoli nelle isole minori, terreni adibiti ad usi civici e terreni ubicati nei Comuni montani. Le aliquote Imu e Tasi sono deliberate dai consigli comunali, entro il 14 ottobre di ciascun anno, e una volta approvate vengono trasmesse al Dipartimento delle Finanze del Mef per la loro pubblicazione. In genere, le delibere Imu e Tasi sono separate. I cittadini possono consultare i siti internet dei vari comuni oppure visitare l’apposita sezione del sito del ministero. In mancanza di delibera, vale la delibera dell’anno precedente o comunque l’ultima delibera approvata. Inoltre, nella determinazione delle aliquote è previsto un limite massimo, vale a dire il Comune non può determinare un’aliquota maggiore del 10,6 per mille per quanto riguarda l’Imu e del 2,5 per mille per la Tasi e comunque la somma complessiva delle due imposte, Imu e Tasi, non può superare l’11,4 per mille.
 
Il saldo Imu e Tasi da versare è un conguaglio dato dalla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto versato a giugno, e come si determina? Innanzitutto, bisogna verificare se il Comune, dove è ubicato l’immobile di interesse, abbia deliberato o meno entro il 14 ottobre. Individuata l’aliquota occorre determinare la base imponibile sulla quale applicarla. La base imponibile, ai fini Imu e Tasi, definita ‘valore Imu’, è data dalla rendita catastale (per i fabbricati) rivalutata del 25% e dominicale (per i terreni) rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti di riferimento (come ad esempio 160 per i fabbricati, 135 per i terreni e 55 per negozi e botteghe).
Dunque, definito il ‘valore Imu’ occorre moltiplicare tale valore con le aliquote di riferimento, facendo attenzione alla quota di possesso e al periodo, se inferiore ad un anno, di possesso, una volta determinate, le imposte Imu e Tasi su base annuale occorre detrarre quanto versato a titolo di acconto a giugno per determinare i relativi saldi da versare il 17 dicembre, da versare con il modello F24 unificato, facendo attenzione di indicare separatamente i codici tributo di riferimento distinti per Imu e Tasi. Una particolarità è prevista per gli immobili di interesse storico e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, per i quali la base imponibile è ridotta del 50%.
 
Esistono poi, delle agevolazioni, come nel caso di immobili dati in comodato gratuito dai genitori ai propri figli, per i quali è previsto uno sconto del 50% sulle imposte, solo se l’immobile in questione non rientra tra le categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 ed è utilizzato dal comodatario come abitazione principale, mentre il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oltre alla casa principale, e deve avere la residenza o dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.
 
Riduzione prevista, anche, nella misura del 25% su Imu e Tasi per i proprietari di immobili locati a canone concordato a inquilini che li utilizzano come prima abitazioni. Nel caso di immobili in locazione, l’Imu è sempre a carico del proprietario mentre la Tasi viene pagata anche dall’inquilino, con una proporzione che può andare dal 10 al 30%, in base a quanto prevede la delibera comunale: in mancanza di una specifica previsione dell’amministrazione di appartenenza, si applica automaticamente l’aliquota del 10%, si specifica che, in base al comma 681 della Legge 147/2013 sono entrambi titolari di autonoma obbligazione tributaria. Tuttavia, quando l’inquilino ha l’abitazione principale nell’immobile locato gode delle stesse esenzioni Imu e Tasi sulla prima casa previste per la generalità dei contribuenti. Inoltre, la Tasi è dovuta dagli inquilini solo per gli affitti che hanno una durata superiore a 6 mesi; per periodi inferiori la Tasi è dovuta da proprietario. Il saldo Imu da versare con il modello F24 unificato, può essere presentato in modalità cartacea presso gli sportelli bancari o postali dai contribuenti che non sono titolari di partita Iva e con un limite di versamento in contanti, attualmente, fissato a 2.999,00 euro; le deleghe di versamento con saldi superiori a tale soglia dovranno essere pagate con sistemi di pagamento tracciabili.
 
Qualora, il contribuente non rispetti la scadenza prevista per il saldo Imu e Tasi 2018 dovrà versare, unitamente alle imposte dovute, sanzioni e interessi previste in caso di ritardato versamento applicando l’istituto del ravvedimento operoso, a condizione che il Comune non abbia già notificato un avviso di accertamento.
 
Si precisa, altresì, che nel caso in cui un contribuente versa erroneamente le imposte comunali ad un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, secondo l’art. 1, comma 4, del D.L. 16 del 2014, il Comune che riceve l’errato versamento, e comunque anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Il contribuente nella comunicazione deve indicare gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. Il contribuente per tale errore nel versamento non è sanzionabile.
 
Infine, l’art. 13, comma 12 ter, del D.L. n. 201 del 2011 sancisce l’obbligo da parte dei contribuenti di presentare una ‘Dichiarazione Imu’ al Comune ove è ubicato l’immobile, entro il 30 giugno dell’anno successivo, in riferimento alla data in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, come ad esempio la stipula di comodati d’uso gratuiti e contratti concordati.

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