Periodo di prova, licenziamento a discrezione della Pa - QdS

Periodo di prova, licenziamento a discrezione della Pa

Andrea Carlino

Periodo di prova, licenziamento a discrezione della Pa

giovedì 29 Novembre 2018

Sentenza n. 26679/18 della Cassazione: legittimo il recesso del datore di lavoro durante “il monitoraggio”. Grava dunque sul lavoratore licenziato l’onere di dimostrare la sussistenza del motivo illecito

ROMA – Le assunzioni presso la Pubblica amministrazione sono assoggettate per legge ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita dalla contrattazione collettiva. Le assunzioni dipendono dall’esito positivo dello stesso.
 
Si tratta di un periodo di tempo, la cui durata è stabilita dai Ccnl con riguardo alla qualifica ed all’inquadramento del lavoratore. La disciplina del periodo di prova si applica anche al pubblico impiego dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dal 2001.


Sulla vicenda del periodo di prova, di recente, si è espressa la Corte di Cassazione, ribadendo il principio che il lavoratore dipendente che impugni il licenziamento causato da mancato superamento della prova deve comprovare che il monitoraggio sulle sue capacità non si stato praticato correttamente.
 
Questo assunto è stato confermato dalla sentenza n. 26679/2018, del 13 novembre scorso, che ha rigettato l’impugnativa di licenziamento da parte di un dirigente dell’Asl Savona assunto per concorso pubblico. Il Tribunale, in primo grado, aveva dato ragione all’azienda sanitaria, confermando il rigetto dell’impugnativa di recesso datoriale. La Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha ribaltato tutto, condannando la Asl al risarcimento del danno in favore del dirigente commisurandolo a dieci mensilità oltre i danni accessori. La Corte d’Appello aveva ritenuto le motivazioni addotte dal datore di lavoro risultavano eccessivamente discrezionali, scomposte e arbitrarie: il periodo di prova aveva avuto uno svolgimento legittimo, ma non era stata illegittima la valutazione del periodo effettuata dall’Asl. Dal quadro probatorio, infatti, ne emergeva un apprezzamento datoriale privo di una motivazione sufficientemente specifica ed a tratti contraddittoria rispetto alla realtà di fatto. In Cassazione, però, tutto si ribaltava con la definitiva vittoria dell’azienda sanitaria.
 
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l’istituto della prova è regolato dall’articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001, che richiama il d.p.r. n. 487/1994 per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36.
All’art.17, comma 1, si dispone che i candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste.
 
Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di monitoraggio, ha natura discrezionale, dispensato dall’onere di meticolosa, analitica, giustificazione. Il licenziamento, dunque, è illegittimo quando le modalità del periodo di prova non sono congrue, quando emergono finalità illecite. Diversamente ci si deve trovare dinanzi ad un’omologazione del rapporto del periodo di prova (con conseguente assunzione).
 
Rimane dunque sul lavoratore l’onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione di quanto accaduto o anche la sussistenza del motivo illecito del licenziamento e tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, però, per poter diventare prova, devono essere gravi, precise e concordanti.

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