La Corte di Cassazione contro le multe comminate per "fare cassa" - QdS

La Corte di Cassazione contro le multe comminate per “fare cassa”

redazione

La Corte di Cassazione contro le multe comminate per “fare cassa”

venerdì 07 Dicembre 2018

Le nuove disposizioni a difesa dei conducenti tartassati da sanzioni ingiuste

ROMA – Nuovi “Stop” della Cassazione contro le multe per “far cassa” dopo altre recenti decisioni segnalate dallo “sportello dei diritti”.
 
Con un’altra ordinanza la 31385, resa in data 5 dicembre 2018, dalla sesta sezione civile della Suprema Corte, sono stati ribaditi i principi a tutela del diritto di difesa dei conducenti, secondo cui se il conducente-trasgressore incassa la nullità della multa ha diritto alle spese dell’avvocato.
 
A sancirlo è la Cassazione che, con l’ordinanza 31385/18, pubblicata oggi dalla sesta sezione civile, accoglie il ricorso di un conducente destinatario di una multa per violazione al codice della strada.
 
Il tribunale disponeva la condanna del comune al solo rimborso delle spese vive in favore del trasgressore non accordando il rimborso all’onorario dell’avvocato.
 
In sede di legittimità, cambia il verdetto. Il giudice di appello, “oltre a scindere illegittimamente la pronuncia sulle spese giudiziali tra esborsi e compensi adottando corrispondentemente due differenti statuizioni basandole sull’applicazione di principi diversi, ha disposto il non luogo a provvedere in ordine agli onorari, incorrendo nella denunciata violazione dell’articolo 91, comma 1, Cpc”.
 
Il tribunale non ha applicato il “generale principio della soccombenza, adottando un’illegittima pronuncia con riferimento all’omessa condanna dell’appellato al pagamento dei compensi in favore dell’appellante senza che ricorresse alcuna ragione di compensazione riconducibile ad uno dei motivi giustificativi enucleati nell’articolo 92, comma 2, Cpc nella versione ratione temporis vigente ai quali il giudice di appello non ha posto alcun esplicito richiamo”.
 
Il giudice ha, infatti, ricondotto la ragione della sua “illegittima decisione” sugli onorari alla circostanza che “l’appellante avesse proposto il ricorso solo per vedersi riconosciute le spese del giudizio di primo grado su cui quali il giudice di pace nulla aveva statuito nonostante l’accoglimento dell’opposizione avverso un verbale per violazione al codice della strada ma ciò costituisce una motivazione illegittima”.
 
Il collegio accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una buona notizia per gli automobilisti tartassati, perchè costituisce un precedente assolutamente persuasivo per tutti quei Giudici cui viene devoluta la valutazione circa la legittimità dei verbali al codice della strada e un deterrente assai significativo, per tutti quegli enti che continuano a fare cassa sulle spalle dei cittadini attraverso multe spesso ingiustificate.

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